La lettura degli atti in dibattimento

Gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento sono consultabili dal giudice, ma per essere utilizzabili ai fini della decisione e diventare così la base della motivazione, devono essere letti ai sensi dell’art. 511 c.p.p. La lettura degli atti rappresenta la modalità residuale di utilizzazione delle dichiarazioni rese in momenti precedenti al dibattimento. Essa deroga al principio di immediatezza, che impone al giudice di decidere in base alle prove assunte nel dibattimento.

La lettura non è l’unica modalità di acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, stabilendo l’art. 511 comma 5 che, in luogo della lettura, il giudice possa, anche d’ufficio, indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L’indicazione degli atti, infatti, equivale alla loro lettura.

Gli atti contenuti invece nel fascicolo del pubblico ministero sono di regola inutilizzabili ai sensi dell’art. 111 comma 4 Cost. e del principio del contraddittorio nella formazione della prova ivi sancito. A tale regola, lo stesso art. 111 pone delle eccezioni, che consentono di derogare al principio predetto.

A tali eccezioni si aggiungono quelle previste dall‘art. 512 c.p.p. e relative alle dichiarazioni rese dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero, al difensore nella fase delle indagini o al giudice nell’udienza preliminare. Esse possono essere lette, e divenire pertanto utilizzabili per la decisione, qualora siano diventate non ripetibili per fatti o circostanze non prevedibili nel momento in cui sono state assunte.

L’art. 512 bis prevede, inoltre, la lettura delle dichiarazioni rese da persona residente all’estero nel caso in cui risulti assolutamente impossibile l’esame testimoniale, anche a seguito di rogatoria internazionale. La norma va interpretata restrittivamente, occorrendo la sussistenza di un’impossibilità oggettiva ed assoluta, e non la mera impossibilità giuridica di disporre l’accompagnamento coattivo.

Per quanto riguarda invece le dichiarazioni rese dall’imputato, l’art. 513 c.p.p. dispone che esse possano essere lette a richiesta di parte, se l’imputato è assente o rifiuta di sottoporsi all’esame. Esse sono utilizzabili esclusivamente nei confronti dell’imputato che ha tenuto il comportamento predetto, e non nei confronti di eventuali coimputati dello stesso procedimento.

La lettura delle dichiarazioni rese durante l’indagini, di cui sia divenuta impossibile la ripetizione in dibattimento, comporta una deroga al principio del contraddittorio. Secondo i Giudici di Strasburgo, il principio del contraddittorio espresso dall‘art. 6, par. 3 lett. d) CEDU vieterebbe di utilizzare la dichiarazione raccolta in segreto come base esclusiva o determinante della sentenza di condanna. In casi del genere, occorrerebbero infatti altri elementi di prova che compensino il mancato rispetto del contraddittorio.

Sul contrasto tra la disciplina interna e la posizione così assunta dalla Corte europea, la Cassazione ha affermato come le norme della Costituzione e del codice di rito si limitino a porre una tutela base per l’imputato. Tuttavia, tali nome non impediscono che una protezione più estesa  possa essere ricavata da norme diverse, in attuazione del principio del contraddittorio (Cass. SU, 25 novembre 2010, De Francesco). Non può negarsi, infatti, che l’assenza di un controesame abbassi notevolmente il grado di attendibilità della prova dichiarativa; ciò giustifica che per poter utilizzare – mediante lettura – le dichiarazioni rese durante le indagini, occorra la presenza di ulteriori riscontri, nel rispetto del canone di prudente valutazione ricavato dal nostro sistema probatorio, fondato sul criterio dell‘al di là di ogni ragionevole dubbio.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.