La libertà di manifestazione del pensiero attraverso l’uso della stampa. Condotte penalmente rilevanti, scriminanti, poteri repressivi dello Stato e diritto-dovere di rettifica

photo by Niccolò Caranti, shared on flickr.com
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Al fine di disvelare la natura democratica della forma di governo vigente in una determinata società, dirimente è la presenza, dotata di protezione e garanzie, della libertà di manifestazione del pensiero.

Essa, all’interno del nostro ordinamento, viene espressamente sancita all’art. 21 Cost. Tale libertà, oltre ad essere condizione necessaria per l’effettiva partecipazione dell’individuo alla vita sociale e democratica della comunità, esprime un’esigenza fondamentale della persona, traducendosi nel diritto di ogni individuo di poter diffondere le proprie opinioni e la propria creatività con la parola o con altre forme di diffusione (scrittura, pittura, scultura, etc.), senza interferenze da parte dei pubblici poteri (essa, infatti, si inquadra nel novero delle libertà negative o libertà dallo Stato) e la legittimità dei soli limiti costituzionalmente previsti e volti a tutelare diritti altrui parimenti degni di protezione.

All’interno della libertà di manifestazione del pensiero, invero, la giurisprudenza costituzionale ha individuato due distinti profili: uno attivo, rappresentato dalla libertà di informare; ed uno passivo, individuato nella libertà di essere informativi e, quindi, di poter scegliere tra una pluralità di fonti d’informazione. Si veda, ad es., C.Cost. 18 maggio 1972, n. 93, secondo cui “la garanzia costituzionale copre sia il diritto della libera manifestazione del pensiero sia il diritto al libero e pieno uso dei relativi mezzi di divulgazione”.

La libera manifestazione del pensiero, esercitandosi attraverso l’esercizio di diritti quali il diritto di cronaca, di critica, di satira od altro, assolve dunque a una funzione sociale fondamentale, quella di assicurare un diritto all’informazione. Tale compito è assolto, in modo peculiare, dai mezzi di comunicazione di massa, al cui pluralismo gli ordinamenti democratici riconoscono vitale importanza: basti pensare alla stampa e alla televisione, che rappresentano senza dubbio il mezzo di informazione maggiormente idoneo a influenzare pensieri e convincimenti in seno alla collettività (cui nell’ultimo decennio si sono aggiunti social network, blog, chat, et similia).

Come dal titolo in oggetto, tuttavia, qui si rivolgerà particolare attenzione alla stampa e alla legislazione volta a regolare la libertà di cui all’art. 21 Cost. che si estrinseca attraverso il suo utilizzo.

Partendo dalla definizione della nozione di stampa, l’art. 1 della L. 8 febbraio 1948, n. 47 dispone che “sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”.

Evidente, atteso il tenore letterale della norma testè riportata, che il giornale diffuso per via telematica non rispecchi le condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza di una stampa, con conseguente non applicabilità della disciplina dettata dalla L. n. 47/1948.

E così, si è anche ritenuto che il dettato dell’art. 57 c.p. (v. infra) non sia applicabile al c.d. giornale telematico, non potendo operarsi un estensione analogica, trattandosi di un’analogia in malam partem, non ammessa in diritto penale alla luce del vigente principio di tassatività e determinatezza delle norme incriminatrici.

L’esercizio del diritto di cronaca, di critica e di satira.

Manifestazione essenziale del diritto di libertà di stampa e, più in generale, del diritto di libera manifestazione del pensiero, è senza dubbio il diritto di cronaca, inteso quale diritto di narrare al pubblico per mezzo della stampa fatti di reale accadimento.

Tale diritto non può essere garantito ad ogni costo, ma trova tutela laddove sia utile e funzionale alla partecipazione democratica e al progresso sociale e culturale dei cittadini (c.d. limiti interni).

Occorre, inoltre, che tramite il suo esercizio non venga offeso il buon costume, come espressamente prevede il medesimo art. 21 Cost., ultimo comma (c.d. limiti esterni).

Altri limiti possono individuarsi e desumersi da altri principi costituzionali. Si pensi all’art. 3 Cost., che riconosce pari dignità sociale dei cittadini, proteggendo ciascuno di essi da aggressioni morali ingiustificate che possano comprometterne la reputazione personale; sicché, certamente in linea con la Costituzione, va considerato il reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p., non potendo il diritto di cronaca (così come anche quello di critica o di satira) essere garantito in maniera indiscriminata e con prevalenza rispetto ad altri diritti individuali, quali – appunto – il diritto all’onore.

E così, l’art. 595 c.p. dispone al comma 1 che chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032., prevedendo al comma 3 che se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico ,  la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

In materia di diffamazione a mezzo stampa, si veda anche l’art. 13 della legge sulla stampa (la n. 47/1948 già cit.), il quale dispone che “nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore ad euro 258”.

Secondo l’orientamento ormai consolidato tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, si ritiene scriminata la condotta di cui alle norme summenzionate, ove la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisca legittimo esercizio del diritto di cronaca, il quale ricorre quando siano riscontrabili i seguenti presupposti:

  • Verità oggettiva, o anche solo putativa dei fatti narrati, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca;
  • Pertinenza, ovvero l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto;
  • Continenza, ovvero la correttezza formale dell’esposizione.

La scriminante nel diritto di cronaca è quindi configurabile qualora la notizia pubblicata sia vera e sia di interesse pubblico. Tale scriminante può anche presentarsi nella forma putativa, purchè il giornalista abbia diligentemente assolto all’obbligo di esaminare e verificare quanto oggetto del suo narratum, al fine di vincere ogni dubbio.

A tal fine non può ritenersi sufficiente l’affidamento riposto in buona fede sulla fonte; inoltre, qualora si intenda pubblicare una notizia di un fatto lesivo dell’altrui reputazione, una tale verifica va fatta – quando possibile – direttamente interpellando la persona interessata, anche per dar a questa la possibilità di fornire eventuali giustificazioni o spiegazioni ( v. Cass. pen. sez. V, 17 luglio 2009, n. 45051).

Anche il diritto di critica ove correttamente esercitato, costituisce ai sensi dell’art. 51 c.p., una scriminante di condotte penalmente rilevanti. Esso va inteso quale libertà di dissentire dalle opinioni espresse da altri. Da tale definizione emerge evidente che il diritto di critica non si concretizza, come quello di cronaca, nella narrazione oggettiva e veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio soggettivo, fermo restando che il fatto oggetto della critica deve comunque corrispondere a verità (anche putativa).

Diversamente, i limiti di continenza e pertinenza devono ritenersi integralmente operanti anche quando si discorra in materia di esercizio del diritto di critica, occorrendo che i fatti oggetto di critica abbiano rilevanza sociale e che la critica non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui.

Particolare forma del diritto di critica è, infine, la satira, che si esplica tramite il ricorso al paradosso, enfatizzando e deformando la realtà. Evidente quindi che in materia di satira il limite della verità dei fatti venga a sfumarsi, a fronte invece del limite della continenza che va senza dubbio osservato, pur tenendo conto dei caratteri ontologici propri della satira.

Reati commessi a mezzo stampa.

Vertendosi in materia di legislazione sulla stampa e dei suoi profili di contatto con il mondo del diritto penale, non può non farsi riferimento agli artt. 57 – 58 bis c.p.

Tali reati vengono tradizionalmente collocati nell’ambito dell’istituto della responsabilità oggettiva. Oggi certamente tale collocazione appare inadeguata, costituendo un mero residuato dell’originaria formulazione dell’art. 57, il quale – rubr. Reati commessi con il mezzo della stampa periodica – prevedeva appunto un’ipotesi di responsabilità oggettiva, rectius di responsabilità per fatto altrui. Disponeva infatti, l’art. 57 c.p.,  che del reato commesso dall’autore della pubblicazione rispondesse sempre anche il soggetto che ricopriva la qualità di direttore o redattore responsabile, per il solo fatto della qualifica da questi rivestita.

Il reato in parola veniva, quindi, ad essere integrato per il solo fatto oggettivo di un’omissione di controllo da parte del direttore, senza che rilevasse il carattere colposo o doloso di un tale comportamento.

Con l’entrata in vigore della Costituzione, al fine di rendere tale disposizione incriminatrice compatibile con il principio della personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost., venne emanata la L. 4 marzo 1958, n. 127, che ha riscritto gli articoli relativi alla materia in esame.

E così dispone oggi il riscritto art. 57 c.p. che: “salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione, e fuori dai casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto, il controllo necessario a impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati,  è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo”.

Evidente che la responsabilità del direttore del giornale non si atteggi più a responsabilità oggettiva, ma costituisca una vera e propria forma di responsabilità per fatto proprio e colpevole (culpa in vigilando), che trova fondamento nella sua posizione di preminenza, la quale  si estrinseca appunto nell’obbligo di controllo, nel potere di censura e nella facoltà di sostituzione: tutti poteri volti a impedire la consumazione di fatti penalmente rilevanti.

È da ritenere che la fattispecie in esame rappresenta una fattispecie di reato autonoma; in tal senso depone, innanzitutto, la clausola di sussidiarietà contenuta nell’incipit della norma che fa espressamente salve le ipotesi di concorso nel reato. Ne deriva, dunque, che il direttore del periodico può essere chiamato a rispondere del medesimo fatto attribuito all’autore della pubblicazione ai sensi dell’art. 110 c.p., ove ne ricorrano i presupposti e gli elementi costitutivi necessari ai fini della configurabilità del reato commesso.

L’art. 57 bis si occupa invece dei reati commessi col mezzo della stampa non periodica, disponendo che in tale ipotesi, le disposizioni di cui al precedente art. 57 c.p. si applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.

Tale norma risponde alla ratio di evitare che rimangano impuniti i reati commessi mediante il suddetto mezzo di diffusione, qualora non sia possibile risalire (o punire) alla persona che ha curato la pubblicazione dello scritto.

La censura.

Con il termine censura si indica l’atto di un organo pubblico che, dopo aver esercitato un controllo sul contenuto di una manifestazione di pensiero, ne impedisca la diffusione perché ritenuta contraria agli interessi dell’ordinamento. Sistematica nei regimi dittatoriali, la censura è un istituto eccezionale in uno Stato democratico.

L’art. 21 co. 2 Cost. stabilisce che “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”; ciò significa che nel nostro ordinamento non può esistere un controllo preventivo sul contenuto di una manifestazione di pensiero, che possa impedirne o solo condizionarne la diffusione (autorizzazioni).

Parimenti escluso il potere di censura, il quale si esplica successivamente alla diffusione di un pensiero e ha l’effetto di impedire la continuazione della diffusione medesima.

Viene, tuttavia, consentito un intervento successivo dello Stato di tipo repressivo/sanzionatorio. Il comma 3 del medesimo art. 21 Cost. prevede infatti che la stampa possa essere soggetta a sequestro , disposto per atto motivato dell’autorità giudiziaria.

Nel successivo comma 4 dell’articolo in commento, è previsto – in via di assoluta eccezione – che la polizia giudiziaria, in caso di assoluta urgenza, possa procedere al sequestro della stampa periodica, ma tale sequestro è valido in un lasso di tempo limitato: gli ufficiali di P.G. devono infatti immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

Il diritto-dovere di rettifica.

Sembra utile allo scrivente accennare, a conclusione del presente elaborato, al diritto-dovere sancito all’art. 8 della legge sulla stampa, il quale impone al direttore, o comunque al responsabile dello stampato, di inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità e contrari a verità.

Quanto alla concreta attuazione dell’istituto, va rilevato come le precisazioni o le rettifiche debbano essere, in particolare, di identica collocazione nell’ambito del giornale rispetto alla notizia oggetto di rettifica, riportate in testa alla pagina di riferimento, con messa in risalto per mezzo del taglio tipografico ,  al fine di assicurare equivalenza informativa tra notizia e replica.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.