Il deposito della lista testi ex art. 468 c.p.p.

La lista testi (art. 468 c.p.p.) rappresenta un atto procedimentale fondamentale, in funzione dell’instaurando dibattimento penale. 

La lista testimoniale infatti, oltre a contenere la richiesta di una parte processuale di escutere i testimoni, consulenti e periti ivi indicati, mira a preservare la corretta instaurazione del contraddittorio, impedendo la presentazione di prove a sorpresa.

L’art. 468 comma 1 c.p. impone infatti, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo della lista testi in cancelleria (c.d. discovery):

Le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate nell’articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame”.

La lista testi deve, dunque, contenere i nomi e le generalità delle persone che si chiede vengano ascoltate, oltre alla descrizione sommaria dei temi in merito ai quali queste dovranno rispondere.

Si noti come l’articolo in esame non menzioni il c.d. esame delle parti (parte offesa, imputato, etc.), sicché le prove di questo tipo sono ammissibili senza bisogno di preavviso, non potendo costituire infatti una sorpresa, dato che le parti sono immanenti al processo.

Quanto alle tempistiche, come abbiamo visto il comma 1 dell’art. 468 stabilisce perentoriamente che la lista va depositata nella cancelleria del giudice sotto cui pende il processo non oltre 7 giorni liberi prima della data fissata per l’udienza. Trattandosi di termine c.d. “libero” non si computa nè il dies a quo nè il dies ad quem.

I testimoni presentati oltre quella data non potranno essere ammessi e l’assunzione, comunque effettuata, della deposizione di un testimone indicato nella lista depositata fuori termine è colpita dalla sanzione di inutilizzabilità ai fini della decisione.

Il presidente del Tribunale o della Corte di Assise, una volta escluse le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone imputate di un reato connesso o collegato (v. art. 210 c.p.p.), per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l’esame.

il termine stabilito dal Giudice per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti (se non, in via del tutto eccezionale, per caso fortuito o forza maggiore), e ha, pertanto, natura perentoria. Di conseguenza, ove la parte non effettui la citazione dei testi (e delle altre persone suindicate) nel termine stabilito dal giudice ex art. 468 c.p.p., decade dal diritto di assumerne la testimonianza o le dichiarazioni, specie ove la citazione del teste per altra data comporti un ritardo nella decisione.

Ai sensi del successivo comma 4 dell’art. 468 c.p.p., in relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento. Ciò significa che ciascuna parte può ottenere la citazione e l’ammissione di testimoni, periti e consulenti sulle circostanze introdotte dalla controparte anche senza averli prima indicati nelle liste.

Lista Testi – formulario

TRIBUNALE DI ___________ / CORTE D’ASSISE DI _____________
LISTA TESTIMONIALE EX ART. 468, I COMMA, C.P.P.

Il sottoscritto Avv __________________, del Foro di _____________, difensore di fiducia di ____________________, nato a ______ il_____, residente in _____ alla via ______, imputato nel procedimento penale n. ________ R.G.N.R.

I N D I C A

Quali testimoni i Sig.ri:
1) _____________________ residente in ___________ Via ____________ n° __;
2) _____________________ residente in ___________ Via ____________ n° __;

I predetti possono riferire in merito alle circostanze di fatto di cui al capo di imputazione e su altri fatti determinanti ai fini del decidere.

Si indicano qui di seguito le circostanze su cui deve vertere l’esame dei testimoni:

1. __________

2. __________

3. __________

C H I E D E

di essere autorizzato alla citazione degli stessi, per l’udienza del _____________ o per altra che verrà successivamente indicata dopo l’ammissione dei testi.

Luogo,_________________

Avv.__________________

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.