Modifica dell’ imputazione: fatto nuovo e fatto diverso. La correlazione tra imputazione e sentenza

Nel corso dell’udienza, può emergere la necessità di modificare l’imputazione. E’ possibile procedere ad essa su iniziativa del Pubblico Ministero, nel rispetto di determinati limiti che devono garantire il diritto di difesa dell’imputato. A tal fine occorre distinguere tra fatto nuovo e fatto diverso.

Fatto diverso – finché si tratta di variare la descrizione del fatto storico, il Pubblico Ministero può procedere alla modifica e alla nuova conseguente contestazione, purchè ciò non comporti la modifica della competenza nei confronti di un giudice “superiore”. Ciò vale anche per le ipotesi in cui si tratta di aggiungere una circostanza aggravante, un fatto commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso o un altro reato commesso in concorso formale. (c.d. contestazione suppletiva) Ove l’imputato non sia presente, ai fini della regolare contestazione occorre notificargli l’estratto del verbale contenente la nuova imputazione.

All’udienza preliminare, a differenza del dibattimento, l’imputato – in caso di contestazione di fatto diverso – non può chiedere un termine a difesa, né è prevista in suo favore la notifica dell’estratto del verbale contenente la nuova imputazione, ma – in ipotesi di assenza – ai fini della regolare contestazione è sufficiente la comunicazione al difensore presente.

In presenza di una contestazione suppletiva, l’imputato ha i seguenti diritti:

a) ottenere l’ammissione di nuove prove;

b) chiedere per il reato contestato il rito abbreviato o l’oblazione, se la pena edittale lo consente;

c) chiedere il patteggiamento, se trattasi di contestazione tardiva (ovvero concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale).

Fatto nuovo – se, invece, emerge a carico dell’imputato un fatto nuovo, cioè non compreso nella richiesta di rinvio a giudizio, il Pubblico Ministero può chiedere che sia contestato all’imputato, purché si tratti di un reato procedibile d’ufficio. Si ha quindi un fatto nuovo, quando si è in presenza di un ulteriore fatto storico che si affianca alla imputazione precedentemente contestata.

Il fatto nuovo può essere contestato solo se l’imputato è presente, in quanto questi deve prestare il proprio consenso alla modifica dell’imputazione. Ove l’imputato consenta, il Giudice autorizza la contestazione. L’imputato può invece negare il proprio consenso, così come il Pubblico Ministero può non avanzare nessuna richiesta di modifica, ove ritenga preferibile instaurare un diverso procedimento, e in tal caso per tale nuovo fatto si procederà secondo lo svolgimento ordinario di un nuovo procedimento.

Modifiche attinenti alla definizione giuridica – è il Giudice che dà al fatto, ove necessario, una diversa definizione giuridica, purchè il reato non ecceda la sua competenza. Con la sentenza Drassich del 2007, la Corte europea ha tuttavia condannato l’Italia, poichè, in caso di modifica della qualificazione giuridica del fatto, all’imputato deve essere garantito il diritto del contraddittorio. Tanto la Cassazione, che la Corte Costituzionale, consapevoli del valore della CEDU nella gerarchia delle fonti, hanno pertanto ribadito l’imprescindibile necessità di un intervento legislativo sul punto.

Correlazione tra imputazione e sentenza – ai sensi dell’art. 522, comma 2, c.p.p., la sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o una circostanza aggravante senza che siano state osservate le predette disposizioni è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.

Trattasi, secondo la giurisprudenza, di una nullità di tipo intermedio, poichè si è violato il principio del contraddittorio.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.