Il divieto del bis in idem (art. 649 c.p.p.).

ne bis in idemLa locuzione latina ne bis in idem, tradotta letteralmente, significa “non due volte per la stessa cosa“. Si tratta di un noto brocardo latino che esprime un importante principio di diritto, in forza del quale un Giudice non si può esprimere due volte sulla stessa azione, se su di essa si è formata la cosa giudicata.

A tal riguardo, nel codice di procedura penale italiano, all’art. 649 viene espressamente sancito che :

  1. “ L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.
  2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo”.

Il divieto di un secondo processo espresso all’art. 649 c.p.p. si traduce quindi, ai sensi del comma 2 della stessa norma, nell’improcedibilità dell’azione penale.

Invero, il codice pone una distinzione tra due effetti prodotti dal c.d. giudicato:

  • l’effetto preclusivo, il quale comporta il divieto che l’imputato prosciolto o condannato sia nuovamente sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto storico;
  • e l’effetto vincolante, che impone invece di ritenere vero il fatto accertato.

Con ogni evidenza, l’efficacia del giudicato penale si spiega con la necessità di certezza e stabilità giuridica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche con l’esigenza di porre un limite all’intervento dello Stato nella sfera individuale. Tale efficacia non implica, tuttavia, l’immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito eventualmente nella sentenza irrevocabile di condanna, nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona (Cass. sez. Un. 29 maggio – 14 ottobre 2014, n. 42858).

Tra i requisiti di applicazione del divieto ivi espresso troviamo:

  • un requisito soggettivo, dato dall’identità tra la persona già giudicata e quella che si vorrebbe sottoporre a procedimento penale (la “medesima persona”) ;
  • un requisito oggettivo, che è rappresentato dal medesimo fatto storico, benché rappresentato diversamente, cioè secondo modalità temporali e spaziali differenti, o diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze;
  • ed infine, l’irrevocabilità della sentenza o del decreto penale.

L’art. 648 c.p.p. attribuisce il carattere dell’irrevocabilità alle sentenze contro le quali non possono essere esperite impugnazioni diverse dalla revisione; detto altrimenti, è irrevocabile la sentenza contro la quale non è ammessa un’impugnazione ordinaria.

L’irrevocabilità comporta, appunto, la tendenziale non modificabilità del provvedimento stesso e quindi, l’impossibilità di ripetere il giudizio che ha condotto all’accertamento in esso contenuto. Come a dire che il potere di accertamento spettante al Giudice si è ormai estinto: ormai il Giudice ha giudicato.

Notevoli dubbi sono sorti in merito all’interpretazione del significato da attribuire al “medesimo fatto“, cui fa riferimento la norma in commento.

Innanzitutto bisogna distinguere il medesimo fatto da tutti i fatti che sono processualmente rilevanti. I fatti processualmente rilevanti (o fatti giuridici processuali) sono tutti quelli che hanno un effetto processuale.

Ma il comma 1 dell’art. 649 consente di ben comprendere quale, tra tutti i fatti processualmente rilevanti, è quello preso in considerazione ai fini del bis in idem. Il medesimo fatto è, innanzitutto, il fatto che viene addebitato all’imputato (sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto) e che costituisce reato.

Il fatto che costituisce reato è, dunque, qualcosa di diverso dal reato che è composto da una condotta e da una qualificazione giuridica ed è il risultato della sussunzione della condotta sotto la fattispecie normativa prevista dal Legislatore.

La condotta, dunque, è la condotta storica ossia l’azione posta in essere da un soggetto nella realtà storica. Tutti gli altri fatti, pur rilevanti nel processo, non rilevano ai fini del concetto di medesimo fatto e ai fini dell’applicazione dell’art. 649.

Non basta che un determinato fatto sia stato accertato o comunque sia stato oggetto di valutazione in un precedente giudizio per far scattare l’applicazione dell’art. 649; occorre, piuttosto, che quel fatto configuri una condotta giuridicamente rilevante ai fini dell’applicazione di una fattispecie incriminatrice.

La giurisprudenza prevalente ritiene  che il medesimo fatto sussista solo se sono identici la condotta, l’evento ed il rapporto di causalità, intesi non soltanto nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica come espressione di una medesima offesa (Cass. sez. Un., 28 giugno 2005, n. 231799).  Pertanto, quando almeno uno dei predetti profili risulti diverso, il fatto può essere diversamente considerato in un nuovo procedimento penale a carico del medesimo imputato, con possibilità di una ulteriore decisione. Detto altrimenti, se il reato è diverso allora vuol dire che anche il fatto è diverso e quindi non opera il divieto di procedibilità previsto nell’art. 649.

Il ragionamento non soltanto non consente di definire un parametro che possa condurre ad una certezza applicativa, ma perviene ad un’evidente negazione del disposto normativo espressamente previsto nel comma 1 dell’art. 649 che, come detto, qualifica come irrilevante ai fini della verifica della diversità-identità del fatto il titolo del reato, dunque, è proprio la diversità di titolo che non consente di escludere l’identità del fatto che, anzi, ancorché diversamente qualificato o qualificabile sotto un diverso nomen juris, non per questo cessa di essere il medesimo.

Siamo in presenza di un evidente caso di interpretatio abrogans, che ha reso inoperativo il dettato normativo previsto dalla legge processuale.

Qualora poi, si verifichi un concorso formale di reati per violazione di precetti distinti attraverso la medesima condotta, non opera la preclusione, atteso che il giudicato formatosi intorno ad uno degli eventi giuridici cagionati non impedisce la possibilità di esercitare l’azione penale in merito all’altro, purché  il giudizio sul secondo evento sia compatibile logicamente con il primo (es. di incompatibilità : sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste con successivo giudizio per un reato in concorso formale sul presupposto della sussistenza del medesimo fatto).

Infine, ai sensi del medesimo art. 649, comma 1, l’effetto preclusivo del giudicato non opera nel caso di sentenza che abbia dichiarato estinto il reato per morte dell’imputato, quando successivamente si accerti che la morte è stata erroneamente dichiarata; né quando una sentenza abbia prosciolto l’imputato per difetto di una condizione di procedibilità qualora successivamente sopravvenga tale condizione.

Fonti:

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.