No alla delega orale del sostituto processuale: va fatta per iscritto

No alla delega orale, la nomina del sostituto processuale del difensore va fatta per iscritto. Così Cassazione Penale Sez. V,  sentenza n. 26606 del 26 aprile 2018 (dep. 11 giugno 2018), chiamata a pronunciarsi sulle modalità di conferimento– da parte del difensore – della delega prevista dall’art. 102 c.p.p. (sostituto del difensore).

A tale conclusione occorre pervenire, rilevano gli Ermellini, per il chiaro disposto degli artt. 96 c.p.p. e 34 disp. att. c.p.p..: la prima di dette norme – nel prevedere, per l’imputato, il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia – stabilisce, al comma 2, che “la nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata“; la seconda – rubricata espressamente “designazione del sostituto del difensore” – stabilisce che “il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell’art. 96, comma 2, del codice“.

Chiave di lettura è, quindi, l’art. 96 comma 2 c.p.p., per il quale la nomina (come la designazione del sostituto, in virtù del rimando fatto dall’art. 34 disp. att. c.p.p.) deve essere documentata per iscritto, perché solo in tal modo può avere effetto dinanzi all’Autorità giudiziaria. Di conseguenza, dovendo la designazione del sostituto avvenire nelle stesse forme, non è ammissibile la designazione orale.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.