Obbligo di rimozione dei post offensivi da parte dei gestori dei siti internet

Cass. sez. V, 14 luglio 2016 (dep. 27 dicembre 2016), n. 54946 – della mancata rimozione dei commenti offensivi postati dagli utenti di un sito, ne risponde il gestore del medesimo.


Negli ultimi giorni dell’anno appena trascorso, sono state depositate le motivazioni della sentenza annotata, con cui la Cassazione – confermando la decisione impugnata – ha ritenuto la sussistenza della responsabilità penale in capo al gestore di un sito web di tematica calcistica, al cui interno un utente aveva pubblicato – autonomamente, senza l’intervento del gestore – un articolo corredato dagli effetti diffamatori.

Tuttavia, la Suprema Corte giunge alla conferma della condanna dell’imputato, per avere questi “mantenuto consapevolmente l’articolo sul sitoconsentendo che lo stesso esercitasse l’efficacia diffamatoria che neppure il ricorrente contesta, (…), allorché ne apprendeva l’esistenza …”.

Lungi, pertanto, dal porre a fondamento della condanna la posizione apicale ricoperta dell’imputato (cd. responsabilità da posizione), il gestore del sito web interessato è stato ritenuto penalmente responsabile per la propria condotta omissiva, per avere eluso l’obbligo di rimuovere dal sito i contenuti offensivo, della cui esistenza era stato provato in giudizio che ne fosse venuto a conoscenza.

La Cassazione finisce, dunque, per affermare – tra le righe – l’esistenza di una sorta di obbligo di rimozione in capo ai gestori dei siti internet, di ogni contenuto potenzialmente offensivo, anche se autonomamente pubblicato dagli utenti, allorché ne siano venuti comunque a conoscenza (anche in via di presunzione; es. : l’invio di un e-mail, non dà certezza assoluta sull’effettiva conoscenza da parte del gestore).

Non pare allo scrivente, invero, una soluzione tout court accettabile, per  i potenziali risvolti negativi sul rispetto del principio di responsabilità personale ex art. 27 Cost.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.