Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale
Sentenza n. 30167 ud. 09/05/2017 – deposito del 15/06/2017
Procedimento – Mezzi di prova – Perizia – Omesso avviso al difensore del conferimento dell’incarico peritale – Conseguenze – Nullità assoluta – Sussistenza – Ragioni.
La Terza Sezione ha affermato che l’omesso avviso al difensore del ricorrente del conferimento dell’incarico peritale disposto dal giudice dell’esecuzione integra una nullità assoluta per violazione dell’artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., in quanto incide sul diritto delle parti al contraddittorio nell’assunzione delle prove.
Pacifico – rilevano gli Ermellini – in giurisprudenza che il difensore che ne abbia fatto richiesta ha diritto di assistere alle operazioni peritali. Ne consegue che la sua esclusione, a prescindere dalla presenza dei consulenti tecnici di parte, dà luogo a una nullità di ordine generale attinente all’assistenza dell’imputato.
Tale assunto va esteso anche ai procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, nei quali, sebbene l’espletamento della perizia non sia soggetto a particolari formalità, deve pur sempre essere garantito il rispetto del contraddittorio e l’esercizio dei connessi poteri difensivi (cfr. Cass. sez. I, sentenza n. 3643 del 19.06.1998 – dep. 16.09.1998 o Cass. sez. VI, sentenza n. 3523 del 27.10.2009, Aprile).
Deve, pertanto, enunciarsi il seguente
Principio di diritto:
“L’omesso avviso al difensore del conferimento dell’incarico peritale disposto in sede di incidente di esecuzione integra una nullità assoluta che incide sulla presenza obbligatoria del difensore al procedimento, con conseguente violazione dell’art. 178 lett. c) c.p.p., in relazione all’art. 179 c.p.p.”.
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Cass_III_sentenza_30167_del_2017