Omicidio colposo ex articolo 589 codice penale

Il delitto di omicidio colposo (detto anche omicidio involontario) è previsto dall’articolo 589 del codice penale, che sancisce che chiunque cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

L’omicidio colposo è dunque l’omicidio commesso non volontariamente ma per un fatto compiuto senza intenzionalità, per una condotta colposa.  Tale è definibile l’azione o l’omissione dell’agente caratterizzata da imprudenza, negligen­za od imperizia, ovvero dalla trasgressione di norme cautelari imposte. In rapporto causale con tale azione/omissione deriva la morte, evento  non voluto dal colpevole, ma che questi avrebbe dovuto prevedere ed evitare (è questo il rimprovero mosso dalla legge).

In sede giudiziale, l’omicidio colposo viene accertato secondo con un giudizio di probabilità logica. Consideriamo ad esempio il caso del medico che, per un errore evitabile nel corso di un’operazione, causi la morte del paziente. Ebbene, il giudice si porrà le seguenti domande: cosa sarebbe successo se il medico avesse agito correttamente? Se il medico non avesse sbagliato, l’evento si sarebbe verificato comunque? Ci sono state altre circostanze che hanno concorso a causare l’evento? Il giudice deve quindi valutare se, in base a tutte le circostanze presenti nel caso concreto, sussiste o meno la ragionevole probabilità che il comportamento colposo è stato causa della morte.

Le fattispecie che più frequentemente si verificano nella prassi riguardano morti successive a incidenti stradali, infortuni sul lavoro e malattie professionali (con possibile responsabilità del datore di lavoro), o morti correlate a errori nel corso dell’attività sanitaria.

Lo stesso art. 589 c.p. prevede al comma 2 che se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 7 anni; ed al comma 3, che se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.

Abrogato il comma 4 che prevedeva la pena della reclusione da 3 a 10 anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, a seguito della introduzione delle norme sull’omicidio stradale (v. 589 bis c.p).

Infine, nel caso dimorte di più persone o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, l’ultimo comma dell’art. 589 prevede che la pena è quella che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma sino al massimo 15 anni di reclusione.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.