Omicidio del consenziente, art. 579 codice penale

Il delitto di omicidio del consenziente ex art. 579 c.p. punisce chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, con la reclusione da 6 a 15 anni.

Tale fattispecie è in stretta correlazione con il tema del suicidio assistito e dell’eutanasia. L’omicidio del consenziente è infatti disciplinato in maniera differente dai vari ordinamenti. In alcuni, la vita è considerata un bene disponibile della persona e pertanto l’omicidio del consenziente viene ritenuto un fatto privo di conseguenze giuridiche. Altri ordinamenti (come l’Italia) ritengono, invece, che la vita sia un bene indisponibile della persona e, per tale motivo, considerano l’omicidio del consenziente un fatto riprovevole e, pertanto, lo configurano come reato.

L’elemento specializzante rispetto all’omicidio comune è rappresentato dal consenso della vittima, la quale da un lato diminuisce il disvalore penale della condotta, dall’altro lato si discosta dalla causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto di cui all’articolo 50, avendo ad oggetto un diritto assolutamente indisponibile.

Affinchè possa dirsi integrato il reato in esame è dunque necessario il consenso della vittima; consenso che deve essere personale ed effettivo, quindi serio, esplicito e non equivoco. Deve poi essere valido e senza riserve, può essere dato con qualsiasi forma purché sia incondizionato e deve sussistere sino al momento in cui viene commesso il fatto, essendo tale consenso revocabile in qualsiasi momento.

Pertanto, ove il reo incorra in errore circa la sussistenza del consenso, trova applicazione la previsione dell’art. 47 c.p., in base al quale l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.

E’, inoltre, essenziale che il consenso sia dalla persona prestato con il pieno esercizio delle proprie facoltà mentali.

Il comma 2 dell’art. 579 c.p., proprio sul presupposto che in determinati casi sia impossibile parlare di valido consenso, prevede l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 575-577 c.p., qualora il fatto sia commesso:

  • contro un minorenne (di anni 18);
  • contro una persona incapace di intendere e di volere, inferma, o sotto uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, che la rendono inferma temporaneamente;
  • ed infine contro una persona alla quale il consenso sia stato estorto con violenza, minaccia, suggestione o inganno.

La natura giuridica del delitto di omicidio del consenziente è da ricondurre al reato comune di danno, di evento a forma libera caratterizzato da un elemento soggettivo ascrivibile al dolo generico ossia alla volontà di cagionare l’intero fatto tipico. Configurabile il tentativo.

A tale reato non si applicano mai le aggravanti generiche ex art. 61 c.p., in quanto l’attenuante del consenso prevale ex lege sulle aggravanti.

Quanto ai rapporti con altri reati, in particolare rispetto al delittio di istigazione al suicidio previsto dall’art. 580 c.p., si ritiene che la fattispecie di cui all’art. 579 c.p. si configuri nel momento in cui il soggetto agente, cioè colui che cagiona la morte, si sostituisce all’aspirante vittima con il consenso di quest’ultima ma rimanendo ferma su di lui l’iniziativa materiale e la determinazione volitiva; la fattispecie di cui all’art. 580  c.p. si verificherà invece quando, sarà la vittima a conservare il dominio della propria azione nonostante vi sia una condotta esterna di un soggetto agente che va a determinare o semplicemente ad aiutare la realizzazione del proposito della vittima.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.