Il delitto di omicidio doloso (comunemente omicidio volontario) è previsto dall’articolo 575 c.p. e consiste nel provocare volontariamente la morte di un’altra persona:
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
L’omicidio doloso è il delitto naturale per eccellenza, essendo punito sin dagli albori del mondo giuridico. Esso è posto a tutela del bene vita.
Si tratta di un reato a forma libera, quindi che può essere commesso attraverso differenti modalità, sia attive che omissive, poiché a rilevare è esclusivamente la loro idoneità a cagionare l’evento morte.
Il soggetto passivo del reato è l’individuo nato e vivente, cioè il soggetto che, da feto, è diventato persona attraverso il distacco totale dall’utero materno. Se l’uccisione avviene per particolari motivi durante il parto o subito dopo di esso, troverà applicazione l’infanticidio di cui all’art. 578 c.p., mentre se avviene nei confronti del concepito nascituro, troveranno applicazione le norme sull’interruzione volontaria di gravidanza.
Non rilevano invece le condizioni di corpo e di mente, la nazionalità o la razza della vittima, ma solamente che sia vivo, diversamente infatti il reato sarebbe altrimenti impossibile. Ciò non significa che si richieda anche la vitalità ovvero che il soggetto sia in grado di vivere a lungo, viene infatti considerato responsabile di omicidio anche chi cagiona la morte di un uomo agonizzante.
L’elemento psicologico preso in considerazione dalla norma è il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di cagionare la morte di un uomo, essendo indifferente il motivo e la finalità perseguita.
Non sempre di facile soluzione distinguere tra tentato omicidio e le lesioni personali. Per la giurisprudenza, è necessario avere riguardo alla concreta circostanza dell’azione e alla oggettiva idoneità della stessa a cagionare la morte, sia in riguardo ai mezzi adoperati che alla modalità dell’aggressione.
Gli articoli 576 e 577 c.p. stabiliscono, inoltre, delle aggravanti del reato.
Parimenti, l’art. 577 c.p. prevede che si applichi la pena dell’ergastolo quando l’omicidio doloso sia commesso:
1) contro l’ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente (c.d. parricidio semplice);
2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3) con premeditazione;
4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
Pare utile ricordare che, ai sensi delle norme sull’applicazione delle circostanze, e soprattutto ai sensi dell’articolo 69, la pena dell’ergastolo può comunque essere evitata qualora concorrano una o più circostanze attenuanti, ivi comprese le attenuanti generiche di cui all’articolo 62 bis.