L’omicidio stradale diventa reato: novità e perplessità

In Italia ogni anno oltre 4.000 persone perdono la vita a causa di sinistri stradali. Per fare un esempio, nel 2012 si sono registrati in Italia 186.726 incidenti stradali con lesioni a persone. I morti (entro il 30° giorno) sono stati 3.653, i feriti 264.716 (dati Istat).

Si è stimato che circa un terzo di questi sinistri sia riconducibile alla fattispecie “omicidio stradale” (fonte: Istituto Superiore della Sanità). In essa trova corpo anche l’affine fenomeno della “pirateria stradale”, che non infesta i mari, ma le strade. I pirati della strada investono e si danno alla fuga senza prestare o chiedere soccorso.

Se certamente è difficile accettare la perdita di un proprio caro, ancor di più lo diventa se coloro che sono colpevoli di avere con la propria condotta causato tale perdita non ricevono una pena “giusta” (…?). Le fredde statistiche di cui sopra, dietro le quali si nasconde il dolore e la sofferenza di chi è rimasto a piangere sulle tombe delle dette vittime, chiedono di essere ascoltate dal nostro sistema giuridico e di essere vendicate da una risposta sanzionatoria severa e adeguatamente punitiva .

Da tempo, perciò, si sente invocare ad opera di molti un intervento legislativo che introduca una fattispecie delittuosa ad hoc .

Com’è noto, il nostro codice penale punisce sia l’omicidio doloso (art. 575) che l’omicidio colposo (art. 589): entrambi reati a forma libera o causalmente orientata. L’accertamento nel caso concreto dell’elemento psicologico sussistente in capo all’agente diviene allora assolutamente rilevante al fine di ricondurre la fattispecie concreta nell’alveo della fattispecie di reato ad esso corrispondente.

È noto anche che il secondo comma dell’art. 589 c.p. prevedeva, quale mera circostanza aggravante, che se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale … la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso in cui l’incidente mortale sia stato provocato da una persona sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti la pena di reclusione va da tre a dieci anni (comma 3), mentre qualora i morti siano molteplici, ovvero si abbia la morte di una o più persone e il ferimento di altre, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15 (art. 81 c.p. – concorso formale di reati).

Si era allora da taluni suggerito come per soddisfare adeguatamente la sete di vendetta dei familiari delle vittime della strada bisognerebbe arrivare a considerare sempre doloso l’omicidio stradale punendo i colpevoli con una pena non inferiore ad anni ventuno, così come ex lege sancito dall’art. 575 c.p. E’ evidente però che così operando si finirebbe per travolgere e stravolgere anni di elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali in tema di dolo eventuale e di colpa cosciente.

In ausilio alla memoria, incidenter si ricordi come si ravvisi la colpa cosciente nell’atteggiamento dell’agente che, pur rappresentandosi l’astratta possibilità di realizzazione del fatto, ne respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l’azione; sicché non può dirsi che l’evento che poi si è realmente verificato sia stato dallo stesso voluto (mancanza di dolo).

Nel caso di dolo eventuale invece sussiste l’accettazione del rischio (quindi, volizione) che si realizzi un evento diverso, concretamente possibile, ancorché direttamente non voluto. Nel caso del dolo eventuale l’agente, in sostanza, subordina l’interesse che può essere leso dalla realizzazione dell’evento all’interesse da lui perseguito con la propria condotta. Egli agirebbe allo stesso modo anche qualora l’evento anziché essere concretamente possibile, fosse stato da lui previsto come certo (v. Formula di Frank).

È vero che la linea di demarcazione tra le due fattispecie è in alcuni casi molto sottile, ma ciò non toglie che si tratti di una distinzione di fondamentale importanza, che non può essere cancellata senza scalfire i principi fondamentali su cui poggia il nostro sistema penale (basti pensare al principio di personalità e colpevolezza della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost.).

Per non rimanere comunque inerti dinanzi a questo fenomeno sociale è stato ritenuto opportuno procedere ad un aumento del trattamento sanzionatorio, così come auspicato dalle diverse proposte di legge succedutesi negli ultimi anni.

Lo scorso mercoledì 2 febbraio il Senato ha approvato un D.d.l. che introduce il reato di omicidio stradale, dopo un lungo percorso parlamentare. L’approvazione è avvenuta dopo che il governo ha posto la questione di fiducia. L’approvazione finale è arrivata con 149 voti favorevoli, 3 voti contrari e 15 astenuti.

Dopo l’articolo 589 del codice penale – quello che riguarda l’omicidio colposo – sono stati inseriti un bis e un ter.

L’omicidio stradale colposo diventa una fattispecie autonoma di reato, graduata su tre varianti. Resta confermata la pena già prevista (da 2 a 7 anni di reclusione) per l’ “ipotesi base”, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. La sanzione penale cresce sensibilmente negli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza “grave” ( con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe) rischia ora da 8 a 12 anni di carcere. Se il conducente esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, si applica la stessa pena con tassi alcolemici inferiori: il limite è fissato a 0,8 grammi per litro. La pena diminuisce tra i cinque e i dieci anni di carcere se l’omicidio colposo stradale viene commesso da chi non eserciti la suddetta attività professionale in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).

La pena è invece aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.

In caso di morte di più persone la pena può arrivare a essere di tre volte la pena più grave prevista dalla legge, ma non può superare i diciotto anni. La pena può invece diminuire fino alla metà nel caso in cui la morte di una persona “non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”.

L’articolo 589-ter introduce un’aggravante: in caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo ai due terzi e comunque non può essere inferiore ai cinque anni.

La riforma in parola ha altresì introdotto specularmente la fattispecie di “lesioni stradali”. La legge prevede la sostituzione dell’articolo 590-bis del codice penale e l’aggiunta di un ter, un quater e un quinquies. L’ipotesi base rimane anche qui invariata, ma pene al rialzo sono previste se chi guida è sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti: chiunque causi lesioni personali per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe viene punito con la reclusione da tre a cinque anni nel caso delle lesioni gravi e con la reclusione da quattro a sette anni nel caso delle lesioni gravissime. Se il conducente esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, si applica la stessa pena con tassi alcolemici inferiori: il limite è fissato a 0,8 grammi per litro.

Chiunque causi lesioni personali per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, viene punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano se  l’incidente è causato da manovre pericolose.

La pena può aumentare nel caso il conducente sia sprovvisto di patente o nel caso la sua patente sia stata sospesa o revocata e nel caso in cui il conducente sia proprietario del veicolo che guida e il veicolo sia sprovvisto di assicurazione. In caso di morte di più persone la pena può arrivare a essere di tre volte la pena più grave prevista dalla legge, ma non può superare i sette anni. La pena può invece diminuire fino alla metà nel caso in cui la morte di una persona non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.

L’articolo 590 ter prevede che in caso di fuga la pena venga aumentata da un terzo ai due terzi e comunque non possa essere inferiore ai tre anni di reclusione. Gli articolo 590 quater e quinquies riguardano le circostanze aggravanti e la definizione di strade urbane ed extraurbane.

La revoca della patente è prevista come pena accessoria sia in caso di omicidio stradale che di lesioni. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 5 anni se la morte di una persona è causata per semplice violazione del codice della strada e arriva fino a 15 anni e fino a 20 anni se in passato si è stati condannati per violazione del codice della strada all’articolo 186, quello che fa riferimento alla guida sotto influenza di alcol (quindi per tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o per aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se si commette il reato di lesioni personali, la revoca è inferiore: 5 anni di base, fino a 10 se in passato si è stati condannati per violazione del codice della strada all’articolo 186 o per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso in cui un soggetto accusato di questi due nuovi reati si rifiuti di sottoporsi all’alcol test può essere deciso il prelievo coattivo di campioni biologici.

Raddoppiano, infine, i termini di prescrizione. Quanto all’arresto, è obbligatorio l’arresto in flagranza solo nel caso più grave: ubriachezza pesante o droga. Negli altri casi l’arresto è facoltativo e viene espressamente escluso per lesioni, se il conducente si è fermato a prestare soccorso.

Non può tacersi che la sensazione che scaturisce dall’approvazione di tale riforma normativa sia che si tratti di un’iniziativa presa in seguito alle sacrosante proteste dei familiari di alcune vittime della strada.

La maggior parte di tali gravissimi incidenti configurano casi di delinquenza vera e propria più che problemi relativi alla circolazione stradale.

È quindi naturale domandarsi se si tratti di un’altra risposta ad un reale allarme sociale o si tratti più semplicemente di fumo davanti agli occhi dei cittadini che chiedono giustizia.

Il problema sono veramente quelle due tre persone che ubriache o drogate si mettono alla guida dei propri veicoli o piuttosto la condotta imprudente di chiunque si mette alla guida ignorando le più elementari prescrizioni di sicurezza? Chi sorpassa nonostante la striscia sia continua; chi sorpassa in curva; chi sorpassa invadendo la corsia opposta nonostante la visuale non lo consenta; chi non si ferma agli stop; chi corre; chi procede troppo lentamente; chi frena improvvisamente; chi non rispetta le distanze di sicurezza … sono sufficienti anche solo quindici minuti in autostrada per accertarsi di quante e quali siano le condotte che continuamente mettono a rischio l’incolumità sulle strade italiane. Più che la mancanza di una fattispecie di reato ad hoc, si tratterebbe quindi di una normale, benché serissima, questione di legalità. Le leggi vanno anche fatte rispettare.

Taluni hanno inoltre evidenziato come l’inasprimento delle pene che la nuova legge porta con sé rischi di essere incostituzionale per disparità rispetto ad altri tipi di omicidio colposo aggravato (come quello con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro). La questione potrebbe essere portata davanti alla Corte costituzionale, e far cancellare ex nunc il reato di omicidio stradale. Sarebbe il colmo, vista la fatica per far sì che il Ddl divenisse legge.

La difesa degli imputati  farà  inoltre emergere le incertezze scientifiche del sistema di accertamento dell’assunzione di alcool o droghe sopra i limiti consentiti. Nel caso dell’alcol, ci sono dubbi soprattutto sull’affidabilità degli etilometri, che desumono quanto ce n’è nel sangue sull’incerta base di quanto ce n’è nell’aria espirata: la correlazione tra le due misure non è fissa, ma varia secondo le caratteristiche del singolo individuo e secondo le condizioni in cui la persona si trova al momento del test.

Nel caso della droga, i problemi rilevanti sono legati innanzitutto al fatto che la normativa italiana considera non solo le sostanze classificate come stupefacenti, ma anche medicinali che hanno effetto sulle capacità di guida, come antidepressivi, antipsicotici, anticonvulsivanti, taluni antistaminici, anticinetosici, antinfiammatori non steroidei e antiipertensivi, che possono dare sedazione, sonnolenza, vertigini e disturbi della vista (possibili anche con alcuni colliri).

Scarica il d.d.l. : ddl-omicidio-stradale

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.