Opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, l’art. 411 comma 1 bis c.p.p., a parziale deroga della disciplina generale, prevede la facoltà della persona offesa di presentare, nel termine di 10 giorni dall’avviso della richiesta di archiviazione, opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta.

La persona offesa è pertanto tenuta ad indicare, a pena di inammissibilità, le “ragioni del dissenso” rispetto alla sussumibilità della condotta nell’ipotesi di cui all’art. 131-bis c.p. e non necessariamente, come invece richiesto dall’art. 410, comma 1 c.p.p. per l’opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, le indagini suppletive e i relativi mezzi di prova, stante la diversità tra le due ipotesi di archiviazione e le ragioni poste a sostegno delle stesse (cfr. Cass. sez. IV n. 8384 del 22/12/2015).

Il D.Lgs. n. 28/2015, introduttivo dell’istituto della particolare tenuità del fatto, ha previsto la possibilità di anticiparne la relativa declaratoria alla fase delle indagini preliminari al fine di rendere più incisiva la finalità defiattiva e di alleggerimento del carico giudiziario cui è ispirata la riforma attuata dal citato decreto legislativo.

A tal fine il legislatore ha inserito, nella previsione dell’art. 411 c.p.p., una nuova ipotesi di richiesta di archiviazione “per particolare tenuità del fatto” ed ha introdotto nello stesso articolo un nuovo comma 1 bis, che disciplina il relativo procedimento di archiviazione, caratterizzato dalla previsione di una necessaria interlocuzione dell’indagato e della persona offesa sulla richiesta del P. M., che li ponga nelle condizioni di contestare la particolare tenuità del fatto: l’indagato al fine di ottenere, con la prosecuzione del processo, un epilogo decisorio pianamente liberatorio, la persona offesa al fine di dimostrare che il fatto non è di lieve entità.

E’ evidente, dunque, la differenza fra tale ipotesi di archiviazione e quella di cui all’art. 408 c.p.p.; quest’ultima presuppone l’infondatezza della notizia di reato per effetto della quale il P.M. chiede la chiusura del procedimento; l’archiviazione per particolare tenuità del fatto presuppone invece l’esatto contrario, ovvero che il reato oggetto delle indagini sia stato commesso ma che, tuttavia, ricorra la causa di non punibilità prevista dall’art 131 bis c.p.p., in presenza della quale deve pervenirsi ugualmente alla chiusura del procedimento.

Stante il diverso titolo della richiesta di archiviazione ex art. 411 c.p.p, rispetto a quella per infondatezza della notitia criminis prevista dall’art. 408 c.p.p., la persona offesa non deve dunque porre a fondamento dell’opposizione deduzioni inerenti la colpevolezza della persona indagata con l’indicazione di indagini suppletive e dei relativi mezzi di prova, come prescritto dall’art. 410 c.p.p„ ma deve controdedurre in merito alla sussistenza della speciale causa di non punibilità posta dal P.M. a fondamento della richiesta di archiviazione.

Sarà, poi, compito del GIP valutare le fondatezza delle ragioni del dissenso espresse dalla parte offesa opponente (oltre che, eventualmente, dalla persona sottoposta alle indagini), nel contraddittorio nell’ambito di udienza camerale appositamente fissata, dal quale non può prescindersi in questa particolare ipotesi di opposizione all’archiviazione.

Il giudice può disporre l’archiviazione senza fissare l’udienza in camera di consiglio solo a condizione che argomenti in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’opposizione e, segnatamente, in merito all’omessa indicazione delle “ragioni del dissenso” della persona offesa rispetto alla sussumibilità del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 131-bis c.p. Viceversa, il decreto di archiviazione deve ritenersi affetto da nullità.

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Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.