L’opposizione alla richiesta di archiviazione

Al termine delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero è tenuto ad esprimersi sulla fondatezza della notitia criminis valutando, ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.p., l’idoneità degli elementi raccolti a sostenere l’accusa in giudizio. Qualora tale valutazione abbia esito negativo, il Pubblico Ministero formula ex art. 408 c.p.p. una richiesta di archiviazione e la presenta al G.i.p.

Alla persona offesa, che con la presentazione della denuncia-querela, o successivamente (ma comunque non più tardi della trasmissione della richiesta di archiviazione al G.i.p.), abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione, va notificato – a cura del Pubblico Ministero – l’avviso della suddetta richiesta con la precisazione che, nel termine di venti giorni, la medesima persona offesa può prendere visione degli atti presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

L’inosservanza del termine indicato per la presentazione dell’opposizione non comporta decadenze per la persona offesa, purchè l’opposizione stessa venga presentata prima della pronuncia del G.i.p. sull’ammissibilità o meno della richiesta di archiviazione (Cass., sez. VI, n. 6475 del 22 ottobre 2003). Tuttavia, mentre l’opposizione tempestiva va depositata nella segreteria del P.M., l’opposizione tardiva va depositata nella cancelleria del G.i.p.

In ogni caso, l’opposizione alla richiesta di archiviazione deve contenere, a pena di inammissibilità, gli elementi indicati dall’art. 410 c.p.p. e, più precisamente, l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

Il requisito delle investigazioni suppletive, in particolare, può essere assolto non soltanto attraverso l’indicazione di investigazioni nuove (cioè mai compiute), ma anche attraverso l’indicazione di investigazioni integrative, quindi già svolte, ma da approfondire. Ciò significa, ad esempio, che la persona offesa può sempre indicare nuovi testimoni, ma anche che può richiedere che vengano sentiti quelli già ascoltati, indicando eventuali circostanze diverse sulle quali raccogliere le informazioni.

Il Giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell’opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito camerale (Cass. n. 8129/2012).

Il Giudice, se non ravvisa la sussistenza dei requisiti contenutistici di cui all’art. 410 c.p.p. e ritiene la notizia di reato infondata, dispone con decreto motivato l’archiviazione del procedimento e restituisce gli atti al P.M.

Al contrario, quando l’opposizione è ritenuta ammissibile, il Giudice fissa un’udienza in camera di consiglio della quale vengono avvisati P.M., persona sottoposta alle indagini e persona offesa al cui termine deciderà con ordinanza se disporre la prosecuzione delle indagini (fissando il termine indispensabile per il loro adempimento) ovvero ordinare la formulazione del capo di imputazione.

L’omessa fissazione da parte del G.i.p. dell’udienza camerale di cui all’art. 410 e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per Cassazione (Cass. n. 38801/2014).

Qualora il G.i.p. abbia dichiarato “de plano” l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa, quest’ultima non può proporre ricorso per Cassazione per dedurre difetti di giudizio o di motivazione del provvedimento impugnato, anche in relazione a supposta pretermissione o erronea valutazione delle tesi prospettate dell’opponente, essendo consentita l’impugnazione esclusivamente per censurare il mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio (Cass. n. 17970/2014).

Quanto alla natura giuridica dell’atto di opposizione, secondo l’orientamento di maggioranza della giurisprudenza di legittimità, esso costituisce espressione specifica della generale facoltà delle parti di presentare richieste al Giudice stabilita dall’art. 121 c.p.p., con la previsione che le richieste debbano essere presentate mediante deposito in cancelleria. Non, dunque, atto assimilabile ad un’impugnazione, ma semplice richiesta di parte, sottratta alla disciplina codicistica espressamente stabilita per le impugnazioni (v. Cass. sez.  II, 29 settembre 2016, n. 39346).

Fonti:

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.