Nei casi in cui si proceda per uno dei nuovi reati perseguibili a querela (a seguito dell’entrata in vigore il 9 maggio 2018 del d.lgs. 36/2018) e la persona offesa sia già costituita parte civile nel processo penale, non occorre seguire la procedura prevista dall’art. 12 comma 2 del medesimo d.lgs., il quale dispone che, per i reati in precedenza perseguibili d’ufficio, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto, il pubblico ministero o, dopo l’esercizio dell’azione penale, il giudice debbano informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela, al fine di proseguire l’accertamento processuale della penale responsabilità dell’imputato.
E’ quanto recentemente affermato dalla Cassazione, la quale, pronunciandosi su un ricorso in tema di appropriazione indebita aggravata, divenuto recentemente perseguibile a querela, ha affermato che “relativamente al reato di cui al novellato art. 646 c.p., non va attivata la procedura di cui all’art. 12 d.lgs. 36/2018, ove la persona offesa si sia costituita parte civile – restando irrilevante che la parte civile abbia successivamente abbandonato il processo – ed il reato sia stato comunque già dichiarato prescritto nel giudizio di merito”.
Cassazione sez. II, sentenza n. 23077 ud. 09/05/2018 – deposito del 23/05/2018.