La particolare tenuità del fatto davanti al giudice di pace

Esclusa l’applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. per particolare tenuità del fatto davanti al giudice di pace. Così, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto la questione giuridica che aveva visto il nascere di orientamenti giurisprudenziali contrapposti (sentenza del 28 novembre 2017, n. 53683).

La querelle interpretativa trova il proprio fondamento nella previsione dell’art. 34 D.Lgs. 274/2000, che, tra le definizioni alternative del procedimento innanzi al giudice di pace, prevede l’esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto.

Ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 infatti, il giudice può, già durante le indagini preliminari, dichiarare con decreto d’archiviazione di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, quando, ovviamente, non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

Ai sensi del comma 1 della disposizione testé citata, il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne e’ derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato.

Con l’introduzione, ad opera del d.lgs. 28/2015, dell’art. 131 bis nel codice penale – e con esso della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – sono, sin da subito, emersi dei significativi contrasti giurisprudenziali circa la possibilità di applicare tale norma anche ai procedimenti dinanzi al Giudice di Pace.

Secondo un primo orientamento, è da escludere l’operatività dell’art. 131-bis c.p. nel procedimento dinanzi al giudice di pace, dovendo attribuirsi all’art. 34, D.Lgs. 274/2000 valore di norma speciale attraverso la quale si manifesta la finalità conciliativa che caratterizza la giurisdizione penale del giudice di pace, essendo richiesta solo dall’art. 34 d.lg.s 274/00 e non anche dall’art. 131 bis c.p. la valutazione di interessi individuali in conflitto con l’istanza punitiva (grado di colpevolezza, occasionalità del fatto nonché pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento possa arrecare alle esigenze di lavoro, studio famiglia o salute dell’imputato).

Inoltre, solo l’art. 34 attribuisce alla persona offesa una facoltà inibitoria ricollegabile alla valutazione del legislatore circa la natura eminentemente conciliativa della giurisdizione di pace; contenendo, per contro, l’art. 131 bis c.p., solo la previsione di criteri volti a delimitare la nozione di particolare tenuità del fatto e quella di carattere ostativo di abitualità del comportamento (cfr. Cass. Sez. V, 28 novembre 2016, n. 54173; Cass. pen., Sez. V, 20 ottobre 2016, n. 55039).

Secondo diverso orientamento, invece, sarebbe irragionevole l’esclusione dell’art. 131-bis c.p., in ragione dell’elusione delle finalità deflative perseguite con la riforma del 2015 che ha dato vita alla nuova causa di esclusione della punibilità (v. Cass. pen., Sez. V, 9 giugno 2017, n. 28737; Cass. pen., Sez. V, 6 maggio 2017, n. 24768).

Secondo tale orientamento, i due istituti presentano profili di assoluta diversità, ma proprio tale connotato è quello che consentirebbe di ravvisare ambiti di applicazione separati e concorrenti, potendo il giudice di pace o quello comunque competente su tali reati, trovarsi a constatare l’assenza dei requisiti specifici e più stringenti previsti per l’operatività dell’art. 34 ed invece la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.

Chiamate a comporre il contrasto interpretativo, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover aderire alla prima delle opzioni interpretative sopra esposte. Secondo gli Ermellini, infatti, non appare possibile applicare la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. nei procedimenti di competenza del giudice di pace, dovendo in questi casi applicarsi la disciplina prevista dall’art. 34 del d.lgs. 274/2000, da considerarsi norma speciale, e quindi prevalente, rispetto a quella dettata dal codice penale.

Il procedimento penale innanzi al giudice di pace costituisce infatti un procedimento “speciale” per il quale sono previsti specifici epiloghi decisori, modulati in termini tali da porre il giudice in una ottica operativa volta a realizzare la conciliazione delle parti. Per non parlare della circostanza secondo cui l’art. 34, a differenza dell’art. 131 c.p., attribuisce alla persona offesa un ruolo centrale, conferendole anche potere di veto (cfr. comma 3 dell’art. 34: “Se e’ stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuita’ del fatto puo’ essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono”).

Ma ancora, dal punto di vista oggettivo, la delimitazione dell’area dei reati suscettibili di declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 34 D. lgs. 274/2000 non conosce alcuna limitazione quoad poenam, a differenza di quanto disposto dall’ art. 131 bis c.p., applicabile invece ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.

I connotati di specialità rinvenibili, soprattutto sotto il profilo del ruolo della persona offesa, nella disciplina dettata dall’art. 34 D. lgs. n. 274/2000 escludono senz’altro che detta norma sia stata tacitamente abrogata dalla novella del 2015, non sussistendo il presupposto dell’incompatibilità tra le due diverse discipline, come confermato dai lavori preparatori della novella stessa. Sicché, tali connotati conducono ad escludere che per i reati di competenza del giudice di pace possa trovare applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., soluzione, questa, imposta dalla disciplina dettata dall’art. 16 c.p. e destinata appunto a regolare i rapporti tra codice penale e le altre leggi penali.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.