Applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento

L’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) è quel procedimento speciale con cui il Giudice applica – con sentenza – la pena proposta concordemente dalle parti (imputato e Pubblico Ministero).

La decisione avviene allo stato degli atti. Il Giudice deve solo verificare la corretta qualificazione giuridica data ai fatti e la congruità della pena richiesta. Una volta emessa sentenza di patteggiamento, questa è ricorribile in cassazione, ma non appellabile (art. 448, comma 2, c.p.p.).

Per l’imputato che si accorda con il Pubblico Ministero sulla pena da applicare (c.d. diritto di difendersi negoziando), la Legge riconosce un incentivo premiale: la pena sulla quale si forma l’accordo può essere diminuita fino ad un terzo. Inoltre, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non viene menzionata nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato.

L’accordo delle parti sulla pena ha, in sostanza, l’effetto di attenuare l’onere della prova in capo al Pubblico Ministero. L’imputato rinuncia alla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, rendendo più lieve l’onere del Pubblico Ministero. Questa dialettica, oltre che soddisfare le reciproche esigenze delle parti, attua anche le istanze di ragionevole durata del processo.

A seguito delle modifiche normative intervenute negli anni, oggi di distinguono due tipologie di patteggiamento: tradizionale ed allargato. Il patteggiamento tradizionale permette all’imputato e al Pubblico Ministero di accordarsi su di una sanzione sostitutiva o pecuniaria o su di una pena detentiva che, al netto della riduzione massima consentita, non superi due anni di reclusione (art. 445, comma 1). Il patteggiamento allargato (introdotto ex L. 134/2003) consente, invece, l’accordo su di una sanzione che va da 2 anni e 1 giorno di reclusione fino a cinque anni di pena detentiva (sempre al netto della riduzione max consentita). Sono, tuttavia, esclusi dal patteggiamento allargato i reati di associazione mafiosa e assimilati, di terrorismo ed una serie nutrita di delitti di violenza sessuale ed assimilati; né possono accedere a tale rito i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Relativamente al solo patteggiamento c.d. tradizionale, oltre alla diminuzione della pena, la legge prevede ulteriori benefici per l’imputato, quali:

  1. l’imputato può subordinare l’efficacia dell’accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena;
  2. la sentenza di patteggiamento non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento (in esse, si noti, non vengono ricomprese le spese di mantenimento in custodia cautelare e le spese c.d. di giustizia, quali quelle dovute alla conservazione dei beni sequestrati);
  3. la sentenza di patteggiamento non comporta l’irrogazione di pene accessorie di tipo penale;
  4. la sentenza di patteggiamento non comporta l’applicazione di misure di sicurezza, eccetto la confisca nelle ipotesi in cui è obbligatoria ex art. 240 c.p. (prezzo del reato o quando la detenzione della cosa costituisca di per sé un illecito) o facoltativa (prodotto o profitto di reato o cosa utilizzata per commettere il reato);
  5. il reato si estingue se l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di cinque anni (se si tratta di delitto) o di due anni (se contravvenzione).

Possono raggiungere l’accordo sulla pena, oltre che il Pubblico Ministero, l’imputato direttamente o il difensore munito di procura speciale. La sede naturale in cui si raggiunge l’accordo sulla pena è l’udienza preliminare. Il termine finale in cui presentare la richiesta di patteggiamento è costituito, a pena di inammissibilità, dalla presentazione delle conclusioni in udienza preliminare.

Se si procede con giudizio direttissimo ovvero di fronte al Tribunale monocratico con citazione diretta a giudizio, la richiesta può, tuttavia, essere formulata fino all’apertura del dibattimento. In caso di giudizio immediato richiesto dal Pubblico Ministero, l’imputato può invece chiedere il patteggiamento entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato; mentre in caso di procedimento per decreto, l’imputato con l’atto di opposizione al decreto penale di condanna può contestualmente chiedere l’applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il Giudice, ove ritenga corretta la qualificazione giuridica del fatto e congrua la pena richiesta, dispone l’applicazione di questa con sentenza. In caso contrario, rigetta la richiesta e ordina di procedersi col rito ordinario. Ove poi dagli atti risulti che l’imputato deve essere prosciolto, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 129 c.p.p.

Ove la richiesta sia formulata dall’imputato, il Pubblico Ministero può dare il consenso e così si giunge all’accordo sulla pena da passare al vaglio del Giudice; ovvero può negare il proprio consenso, motivandone le ragioni, fermo restando che l’imputato può rinnovare la propria richiesta fino all’apertura del dibattimento di primo grado.

Il potere del Giudice di emettere sentenza di patteggiamento in mancanza del consenso del Pubblico Ministero sussiste solo nel caso in cui, una volta chiuso il dibattimento, il Giudice valuti, sulla base delle prove raccolte, che le ragioni del dissenso della pubblica accusa erano infondate.

La parte civile è il soggetto maggiormente sacrificato dall’instaurazione di questo procedimento speciale. Il Giudice infatti, quando accoglie la richiesta di patteggiamento, non può decidere sulla richiesta di risarcimento del danno presentata eventualmente dalla parte civile. Quest’ultima non ha altra scelta che iniziare il processo innanzi al Giudice civile, nella propria sede naturale.

Va poi, ricordato, come vi siano alcune disposizioni di legge che ammettono il patteggiamento solo nel caso in cui l’imputato abbia restituito il prodotto o il profitto del reato. Ciò avviene, in particolare:

  • per alcuni reati tributari (es. dichiarazione fraudolenta ex artt. 2 e 3 D.lgs. 74/2000), in cui la richiesta di patteggiamento è subordinata al pagamento del debito;
  • per alcuni tra i più gravi delitti contro la P.A.

Si noti come il Giudice, al quale è sottoposta la richiesta di applicazione di pena concordata, non applicherà la regola di giudizio prevista dall’art. 530 comma 2 c.p.p. Il Giudice se, per ipotesi, ritenesse che il Pubblico Ministero non ha eliminato ogni ragionevole dubbio sulla reità dell’imputato, deve comunque pronunciare sentenza di patteggiamento.

D’altra parte, nel nostro ordinamento la richiesta di patteggiamento da parte dell’imputato, non equivale ad ammissione di reità, anche nel caso in cui questi avesse reso confessione, che rimane un mezzo di prova pur sempre liberamente valutabile dal Giudice.

Ai sensi dell’art. 445 comma 1 bis, la sentenza di patteggiamento, salve diverse disposizioni di legge, è equiparata a una pronuncia di condanna. Il fatto che il codice parli di equiparazione, fa pensare che non si tratti di una condanna in senso proprio. La differenza fonamentale tra sentenza di condanna e quella di patteggiamento risiede, infatti, nel diverso grado di approfondimento della cognizione del Giudice, che, quando emette sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non effettua un accertamento pieno sulla responsabilità dell’imputato.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.