Porto del coltello sul pianerottolo condominiale: è porto d’armi in pubblico

Il porto del coltello sul pianerottolo delle scale dello stabile condominiale, fuori dalla propria abitazione, configura il reato di cui all’art. 4 L. 110/75 (porto d’armi o oggetti atti a offendere), non essendo equiparabile al porto di un’arma in una pertinenza dell’immobile privato, trattandosi piuttosto di una parte comune ed essendo destinato all’uso di un numero indeterminato di soggetti. Così ha affermato recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 24755/18.

Nel caso di specie, l’imputato era stato assolto dal giudice del merito dal reato di cui all’art. 4 L. 110/75 perché il fatto non sussiste, attesa la riconducibilità del pianerottolo, sito sulle scale condominiali, ad una pertinenza dell’abitazione dell’imputato.

Ricorreva in Cassazione il PM, lamentando come il primo giudice avesse erroneamente ritenuto l’insussistenza del reato, considerato che il porto del coltello sul pianerottolo dell’appartamento dello stabile condominiale non è equiparabile al porto in una pertinenza dell’immobile privato, trattandosi di una parte comune.

Fondamentale pertanto, ai fini del ricorso, chiarificare la nozione di luogo pubblico o aperto al pubblico, posto che il reato contravvenzionale, ex art. 4 legge n. 110/1975, implica il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico.

E bene. Secondo la giurisprudenza di legittimità, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi, senza il consenso del titolare, compresi i luoghi destinati all’esercizio di attività lavorativa o professionale (Sez. Un., n. 31345 del 23/03/2017 – dep. 22/06/2017, D’Amico); ed infatti, per “luogo aperto al pubblico“, deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un’intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti, che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi, senza la legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto. (Cass. Sez. III, n. 29586 del 17/02/2017 – dep. 14/06/2017, C.) .

Acclarate tali nozioni, di “luogo aperto al pubblico” e, a contrario, di “privata dimora”, è conseguenziale ritenere il pianerottolo, antistante l’abitazione, come riconducibile alla prima categoria, e non ad un luogo, rientrante nel concetto di abitazione ovverossia luogo di privata dimora.

Conferma specifica si ricava da altre pronunce, secondo le quali, ai fini dell’integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.), deve escludersi che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli siano “luoghi di privata dimora” cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese, trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinate all’uso di un numero indeterminato di soggetti. (Cass. Sez. V, n. 34151 del 30/05/2017 – dep. 12/07/2017, P.C. in proc. Tinervia)

Ed ancora, il pianerottolo delle scale di un fabbricato in condominio costituisce luogo aperto al pubblico in quanto consente l’accesso ad un’indistinta categoria di persone e non soltanto ai condomini ( Cass. Sez. I, n. 934 del 28/09/1982 – dep. 03/02/1983).

Il discrimine fra le due figure è rappresentato, pertanto, dalla possibilità di accesso da parte di un’intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di acceder senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto. (Sez. V, n. 22890 del 10/04/2013 – dep. 27/05/2013, Ambrosio, Rv. 256949).

Di qui l’annullamento della sentenza impugnata, con contestuale rinvio al giudice del merito per un nuovo esame.

Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza n. 24755 del 9/03/2018 (depositata il 1° giugno).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.