Atti osceni: Praticare autoerotismo a bordo della propria autovettura in presenza di una minorenne non è reato

L’art. 527 cod. pen., nel testo novellato dall’art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, prevede che chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000, applicandosi invece la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

A seguito della novella di depenalizzazione dunque, costituisce ad oggi reato il solo atto osceno “commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori”, se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Ne deriva che il pratica autoerotismo a bordo della propria autovettura, in luogo pubblico ed in presenza di una ragazza minorenne, non costituisce reato, non essendo l’episodio si svoltosi nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori. A nulla rileva, quindi, che una ragazza si sia ritrovata ad essere spettatrice dell’esibizione, nella oggettiva carenza degli altri elementi della fattispecie penalmente incriminatrice.

E’ quanto ha affermato la Terza sezione della Corte di Cassazione con sentenza 1 marzo 2017 (ud. 7 febbraio 2017), n. 10025, rigettando il ricorso del procuratore generale che con unico motivo osservava che la fattispecie concreta non poteva considerarsi oggetto di depenalizzazione, permanendo la rilevanza penale del fatto allorché vi fosse pericolo che il minore potesse assistervi, ed in specie vi era invece addirittura certezza.

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cass-pen-III-sentenza-10025-del-2017

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.