Le Sezioni Unite sulla sentenza dichiarativa della prescrizione pronunciata de plano in fase predibattimentale

Corte di Cassazione a Sezioni Unite

Sentenza n. 28954 ud. 27/04/2017 – deposito del 09/06/2017

IMPUGNAZIONI – CORTE DI APPELLO – SENTENZA DICHIARATIVA DELLA PRESCRIZIONE PRONUNCIATA “DE PLANO” IN FASE PREDIBATTIMENTALE – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – NULLITÀ – PREVALENZA DELLA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che nell’ipotesi di sentenza predibattimentale d’appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

 Il caso di Sez. Unite, sent. n. 28954/2017

La Corte di appello di Reggio Calabria, all’esito di una camera di consiglio, dichiarava de plano non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato estinto per prescrizione, non sussistendo i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p., così riformando la sentenza di condanna emessa in primo grado di giudizio.

Ricorreva per Cassazione l’imputato lamentando:

– violazione degli artt. 601, commi 3 e 6, e 429, comma 1, lett. f) c.p.p., per omessa citazione in giudizio dell’appellante con conseguente nullità assoluta ex artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 c.p.p., essendo stato inibito il diritto di difesa dell’imputato;

– violazione dell’art. 129, comma 2, c.p.p.  per mancato pieno proscioglimento, che, a dire dell’imputato, sarebbe stato declarato se si fossero correttamente interpretate le prove agli atti.

La terza Sezione penale, adita del ricorso, rilevando un contrasto giurisprudenziale sul punto, decideva di rimettere alle Sezioni Unite la seguente questione:

“Se la Corte di Cassazione debba dichiarare la nullità della sentenza predibattimentale pronunciata in violazione del contraddittorio con cui si dichiara l’estinzione del reato per prescrizione o debba dare prevalenza alla causa estintiva del reato”.

Il contrasto giurisprudenziale

Secondo un primo indirizzo, al quesito su formulato andrebbe data risposta affermativa, atteso che in appello non è consentita la pronuncia di una sentenza predibattimentale ex art. 469 c.p.p., né una pronuncia de plano, in quanto l’obbligo del Giudice di dichiarare la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con pienezza del contraddittorio.

Secondo un diverso orientamento, invece, deve attribuirsi prevalenza alle esigenze di immediata definizione del procedimento, sicché la nullità della sentenza deve essere dichiarata solo ove sia prospettata la concreta necessità di un giudizio di merito potenzialmente idoneo a condurre ad una decisione assolutoria maggiormente favorevole per l’imputato, dovendosi invece negare tale declaratoria (con conseguente regressione del processo) ove risulti comunque maturata la prescrizione.

La motivazione di Sez. Unite, sent. n. 28954/2017

La Corte osserva preliminarmente come, solo in casi particolari le questioni di nullità processuali assolute ed insanabili possono assumere carattere pregiudiziale rispetto alla causa estintiva: ciò può verificarsi quando l’operatività della causa estintiva non sia “pacifica”, non emergendo ictu oculi dalla mera ricognizione allo stato degli atti, ma presupponga un accertamento di fatto rientrante nelle prerogative esclusive del Giudice di merito.

Se l’accertamento di merito non è assolutamente necessario per conoscere dell’esistenza della causa estintiva, pur in presenza di una nullità, non è giustificato l’annullamento della sentenza impugnata, perché la regressione del processo violerebbe il principio della pregiudizialità e della immediatezza della stessa causa estintiva e darebbe spazio ad un’inutile dilatazione dell’attività processuale, con conseguenze sfavorevoli anche e soprattutto per il reo (protrarsi del carico pendente).

Il principio di diritto espresso da Sez. Unite, sent. n. 28954/2017

“Nell’ipotesi di sentenza predibattimentale d’appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di Cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129 comma 2 c.p.p.”.

Leggi il testo integrale della sentenza: SEZIONI UNITE_28954_DEL_2017

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.