I primi riflessi della sentenza De Tommaso: rimessione alle Sezioni Unite

Il 14 marzo scorso, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha assegnato con decreto alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 610 comma 2 c.p., la trattazione del ricorso iscritto al numero 8488/2017 R.G., in riferimento alla condotta presa in considerazione dall’art. 75 comma 2 D.lgs. 159/2011 (codice antimafia), in punto di violazione della prescrizione di “vivere onestamente e rispettare le leggi”.

L’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite deriva dalla recente sentenza della Grande Camera della Corte EDU (23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia), che ha dichiarato la violazione dell’art. 2 prot. 4 CEDU, per il ritenuto deficit di prevedibilità e tassatività della disciplina delle misure di prevenzione (oggi contenuta nel D.lgs. già cit.) nella descrizione delle condotte idonee a essere prese in considerazione per la valutazione della pericolosità sociale del soggetto proposto alla misura.

L’udienza per la trattazione del ricorso è fissata per il prossimo 27 aprile.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.