Processo penale minorile: principi generali (DPR 448/1988)

Il processo penale minorile ha subito una profonda riforma generale con l’emanazione del DPR 22 settembre 1988, n. 448 (“Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni“), tuttora vigente con alcune piccole modificazioni introdotte nel tempo.

Tale decreto ha disciplinato un nuovo sistema procedurale caratterizzato da un necessario coinvolgimento di strutturati servizi e risorse volti a tentare un effettivo recupero del minore, e dall’applicazione del principio di minima offensività del processo, ovvero dalla riduzione degli interventi giudiziari, in particolare di quelli di natura coercitiva e restrittiva, in modo da consentire la possibilità di rapida fuoriuscita dal circuito penale per coloro che non presentano gravi deviazioni nel processo di socializzazione.

La specialità del processo minorile è evidente già dalla lettura dell’art. 1 del DPR 448/88, che nel primo periodo dispone: “Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale”; sicché,in caso di concorso di norme, hanno prevalenza le norme proprie del processo minorile (principio di sussidiarietà).

La Corte Costituzionale (sent. n. 323/2000) ha, invero, esteso l’ambito applicativo delle norme del codice di procedura penale, ritenendole prevalenti su quelle del DPR n. 448/1988, laddove risultino più favorevoli al minore.
L’art. 1, nel secondo periodo, dispone in ogni caso che “tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne“. In virtù del “principio di adeguatezza applicativa”, tutte le norme del c.p.p. che siano utilizzate in via sussidiaria devono dunque sempre essere applicate “in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne”.
La tutela del minore è, del resto, interesse assistito da garanzia costituzionale (artt. 30 e 31 Cost.), derivandone che, in caso di commissione di reati, la giustizia minorile deve essere improntata all’essenziale finalità di recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale: finalizzazione che deve caratterizzare tutti i momenti e le fasi attraverso le quali la giurisdizione penale si esplica nei confronti dei minori.
Ovviamente, affinché l’esperienza processuale si possa tradurre in una proficua esperienza educativa è fondamentale che l’interessato sia perfettamente consapevole del significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza; ed in quest’ottica deve leggersi il secondo comma del medesimo art. 1 DPR 448/1998, il quale dispone: “Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni“.
L’art. 12 prevede, ancora, che in tutte le fasi processuali sia assicurata al minore un’assistenza non solo tecnica ma anche psicologica, attraverso la presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede, al fine di comprendere il significato del processo e il senso dell’intervento del giudice.
Si comprende in tal senso, l’importanza della presenza del genitore ad assistere il minore coinvolto in un procedimento penale. Di qui la previsione dell’art. 7 DPR 448/1988, secondo cui “l’informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all’esercente la potestà dei genitori”.
In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili ministeriali e predisposti dagli enti locali, le cui funzioni principali consistono nella assistenza al minorenne, nello svolgimento dell’inchiesta sulla sua personalità, nel sostegno, trattamento e controllo di alcuni casi particolari.
Il carattere di specializzazione del processo minorile è, altresì, evidente, nella previsione della presenza obbligatoria di soggetti che abbiano una specifica competenza sulle dinamiche proprie del soggetto in età evolutiva. È prevista, infatti, una specializzazione dei magistrati, attraverso la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento; una specializzazione della polizia, attraverso la costituzione di una sezione specializzata di polizia giudiziaria presso ciascuna Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori; nonché una specializzazione dei difensori, attraverso la previsione di un apposito elenco di “difensori con specifica preparazione nel diritto minorile”.
La normativa prevede che l’età minima per essere imputabili sia di 14 anni, mentre al di sotto di quest’età si vige la presunzione assoluta d’incapacità d’intendere e di volere e conseguentemente la non imputabilità penale. Ne consegue che saranno giudicati e indagati secondo le disposizione previste dal DPR 448/1988 gli imputati minorenni con età compresa tra i 14 e i 18 anni al momento della commissione del fatto (per i reati giudicati dopo aver compiuto la maggiore età, sebbene commessi prima, la  competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età).
Al fine di rendere accessibile il processo minorile all’accusato di età inferiore ai 18 anni, l’art. 8 prevede che quando vi sia incertezza sulla minore età dell’imputato, il giudice disponga, anche di ufficio, perizia. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.