La prova documentale: definizione e divieti

Il codice non contiene una definizione di documento. L’art. 234, comma 1, c.p.p. si limita ad individuare come oggetto di prova documentale qualsiasi scritto o altro oggetto comunque idoneo a rappresentare un fatto, una persona o una cosa.

Una definizione di documento può, tuttavia, fornirsi facilmente, quale rappresentazione di un fatto, incorporata (a mezzo di scrittura, fotografia, fonografia, etc.) su di una base materiale con un metodo analogico o digitale.

Oggetto del documento deve essere un atto o fatto diverso dagli atti processuali compiuti nel procedimento nel quale viene acquisito, poiché altrimenti non ci troveremo innanzi ad un documento, ma alla documentazione di quell’atto o fatto processuale.

La disciplina della documentazione è contenuta agli artt. 134-142 c.p.p., oltre che in normative speciali; quella del documento, invece, trova la sua collocazione agli artt. 234-243, all’interno del Libro III del codice, che è – appunto – dedicato alle prove.

Il documento costituisce, dunque, un mezzo di prova. Come tale, è acquisibile e utilizzabile in dibattimento.

Il documento, come ogni mezzo di prova, deve essere oggetto di valutazione da parte del Giudice. A tal fine occorre che sia noto l’autore del medesimo, che – una volta chiamato a deporre – possa riferire sullo stesso e permettere al Giudice di valutarne l’attendibilità e credibilità.

Diversamente ci si troverebbe innanzi a un documento anonimo, per tale dovendosi intendere quello del quale sia ignoto l’autore. Ai fini della identificazione dell’autore di un documento, non è necessaria la firma o la sottoscrizione, potendo un documento attribuirsi ad un determinato autore anche per altre vie (ad esempio, a seguito di una perizia grafologica).

Invero, il codice distingue l’ipotesi in cui il documento contenga una dichiarazione anonima, da quella in cui contenga una rappresentazione diversa, quale una fotografia, ad esempio. Solo in presenza di una dichiarazione, è sancita l’inutilizzabilità tout court.

In presenza, invece, di un documento misto, che contiene sia dichiarazioni che rappresentazioni di altro tipo, saranno utilizzabile quelle parti che consistono in rappresentazioni diverse da quelle di tipo dichiarativo.

Un documento inizialmente anonimo può, ovviamente, cessare di essere tale e divenire quindi utilizzabile, ad esempio quando, sottoposto alle parti al fine di verificarne la provenienza (art. 239 c.p.p.), il suo autore ne riconosca la paternità.

Inoltre, è lo stesso codice a prevedere due eccezioni al generale divieto di utilizzo di documenti contenenti dichiarazioni anonime:

  1. quando si tratti di corpo di reato (art. 235);
  2. o quando la dichiarazione anonima provenga comunque dall’imputato (art. 240, comma 1), dovendosi intendere che la norma faccia riferimento all’ipotesi in cui il documento venga prodotto in giudizio dall’imputato, e non a quella in cui l’imputato ne sia l’autore, posto che un accertamento del genere farebbe venir meno l’anonimità del documento medesimo.

Guardando ad altri divieti probatori, la cui violazione determina l’inutilizzabilità della prova, l’art. 234, comma 3, vieta l’acquisizione di documenti che contengano informazioni sulle voci correnti nel pubblico.

Quanto, invece, ai documenti concernenti la moralità delle persone che partecipano al processo, il codice – a fronte di un generale divieto di utilizzazione – prevede delle eccezioni.

È ammessa così l’acquisizione di documenti quali il casellario giudiziale, sentenze irrevocabili (anche straniere) e la documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale e della magistratura di sorveglianza, ai fini di un giudizio sulla personalità dell’imputato o della persona offesa. Parimenti ai fini della valutazione di credibilità dei testimoni, è consentita l’acquisizione di sentenze e certificati del casellario.

Fonti:

  • Manuale breve di diritto processuale penale, Paolo Tonini, Giuffrè, 2016.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.