Reato continuato (art. 81 c.p.): elementi costitutivi, trattamento sanzionatorio, ambito applicativo

reato continuato

L’art. 81 c.p. disciplina, in uno al concorso formale di reati, il reato continuato. L’originaria formulazione dell’art. 81 c.p. prevedeva le sole forme di continuazione tra reati omogenei (cioè disciplinati dalla medesima disposizione di legge). La versione vigente, invece, come modificata dal d.l. 99/1974 conv. in l. 220/1974, amplia l’ambito applicativo della disposizione anche al reato continuato eterogeneo.

La ratio del più favorevole trattamento sanzionatorio applicabile al reato continuato (cumulo giuridico) va individuata nella minore riprovevolezza di chi commette una pluralità di reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, così cedendo una sola volta ai motivi a delinquere.

Elementi costitutivi .

Quanto agli elementi strutturali del reato continuato, essi vanno individuati:

  1. nella pluralità di azioni od omissioni, che possono anche essere commesse “in tempi diversi”, e tale caratteristica vale a differenziare il reato continuato dal concorso formale.

Invero, non si può non evidenziare che la distanza cronologica tra i differenti episodi può rappresentare un limite logico o comunque un indice probatorio di non trascurabile rilievo. Non si possono infatti negare le difficoltà di effettuare programmazioni a lunga scadenza e la facilità con cui, con il decorso del tempo, si effettuino modifiche all’originario disegno criminoso perseguito.

Ciononostante, si afferma che l’elevato arco di tempo all’interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati connessi, all’interno di tale arco, in epoca contingua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla continguità spaziale (Cass. n. 14348/2013).

Questione connessa alla distanza cronologica dei fatti avvinti dal vincolo della continuazione, è quella relativa ai rapporti tra continuazione e attività processuale, ed in particolare alla possibilità di infrangere il giudicato per dichiarare la continuazione tra un reato già giudicato con sentenza definitiva ed altro reato per cui è prendente il processo. Secondo la dominante giurisprudenza la continuazione può essere dichiarata anche in executivis quando uno dei fatti oggetto della medesima sia già oggetto di giudicato, dovendosi infrangersi l’intangibilità del giudicato quando da essa possono trarsi dei benefici per il reo.

  1. Nella plurima violazione della stessa o di diverse disposizioni di legge, distinguendo rispettivamente il reato continuato omogeneo o eterogeneo;
  2. ed infine, nel medesimo disegno criminoso che unisce ad avvince i singoli reati commessi ai fini del suo perseguimento.

Secondo la tesi prevalentemente accolta da dottrina e giurisprudenza, il disegno criminoso consisterebbe nell’iniziale programmazione e deliberazione generiche di compiere una pluralità di reati, già originariamente preordinati alla realizzazione di un unico fine prefissato e sufficientemente specifico.

Quanto al grado di dettaglio richiesto per la programmazione dei singoli reati, si sostiene non essere richiesta la preventiva determinazione di episodi dettagliatamente programmati, ma è necessario che tutte le azioni od omissioni siano comprese fin dal primo momento e nei loro elementi essenziali nell’originario disegno criminoso. L’autore deve cioè aver previsto e deliberato in origine l’iter criminoso da percorrere ed i singoli reati attraverso i quali attuarlo. Non può pretendersi che tutti i reati siano stati progettati nel dettaglio e previsti nelle varie occasioni di tempo/luogo e modalità specifiche di commissione, atteso che ciò che il codice richiede è che i singoli reati siano previsti ab origine come il mezzo per il conseguimento di unico intento.

L’accentuazione del ruolo del medesimo disegno criminoso riduce l’importanza dell’elemento oggettivo, costituito dall’elemento cronologico e cioè dalla vicinanza o lontananza, sul piano temporale, dei diversi illeciti. L’accertamento della sua esistenza è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguatamente congrua  (cfr. sul punto ex multis Cass. 3111/2014).

Pacifico l’assunto secondo cui il mero stile di vita adottato da un soggetto, dedito abitualmente al crimine, non può essere di per sé ritenuto un elemento sufficiente ad integrare l’unicità del disegno criminoso, ove non ne ricorrano gli elementi strutturali.

Stesso discorso vale per lo stato di tossicodipendenza, soprattutto a seguito della modifica introdotta all’art. 671 c.p.p. ad opera della l. 49/2006, che riconosce la continuazione tra reati posti in essere dal tossicodipendente che sia spinto dall’intento di procacciarsi il denaro per acquistare la droga. Tuttavia , la giurisprudenza ha precisato come lo stato di tossicodipendenza e il correlativo bisogno di procurarsi la droga violando la legge penale non legittimano la presunzione di unicità del disegno criminoso, perché tali elementi sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova della originaria ideazione e della successiva permanenza del progetto criminoso che caratterizzano l’istituto della continuazione (v. Cass. n. 8858/1998). Lo stato di tossicodipendenza può, dunque, al più costituire un indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice.

Trattamento sanzionatorio.

Quando alle modalità di determinazione della pena, occorre individuare preliminarmente la violazione più grave; dopodiché si applica la pena per questa stabilita aumentata fino al triplo, non superando la sommatoria delle singole pene previste per le fattispecie unificate.

Secondo la prevalente giurisprudenza, la violazione più grave va individuata in astratto, onde garantire la certezza del diritto, altrimenti minata dalla discrezionale possibilità del giudice di ritenere più gravi talune violazioni rispetto ad altre (a tal proposito v. disciplina cumulo giuridico, già trattata qui: http://deiurecriminalibus.altervista.org/concorso-di-reati/ ).

Dibattuta era l’applicabilità del cumulo giuridico fra ipotesi assistite da pene di tipo diverso. Per lungo tempo la giurisprudenza aveva escluso la compatibilità della continuazione in tali ipotesi. Tale indirizzo è stato tuttavia oggetto di un profondo e graduale ripensamento da parte della medesima giurisprudenza, che ha altresì trovato il conforto della Corte Costituzionale (sent. n. 312/1988), che ha affermato come non sussista alcuna ragione per non dare integrale applicazione all’istituto della continuazione ed ai benefici che ne derivano in ordine alle conseguenze sanzionatorie, quand’anche le pene che si dovrebbero irrogare per le singole violazioni sono di specie diverse, dovendosi escludere che in ciò sia ravvisabile una violazione del principio di legalità, in quanto la pena legale non è soltanto quella risultante dalle singole norme incriminatrici, ma anche quella derivante dall’applicazione delle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, tra cui va certamente compreso l’art. 81 c.p.

In tali ipotesi pertanto dovrà farsi luogo all’applicazione della pena prevista per la violazione più grave (detentiva), operando gli aumenti per le altre fattispecie (previa conversione della pena pecuniaria in detentiva ove esse o alcune delle fattispecie avvinte dalla continuazione siano punite esclusivamente con tale tipologia di pena).

Natura giuridica.

Quanto alla natura giuridica della fattispecie continuata, essa non dà luogo né ad una circostanza aggravante né ad un’attenuante, configurando semplicemente una unità giuridica, in cui le singole infrazioni sono rannodate a quel prius logico che costituisce il disegno criminoso, quale espressione dell’elemento subiettivo, che si distingue dalla comune nozione di dolo (c. Cass. S.U. 249/1970).

Controversa era la questione se essa andasse considerata quale un unico reato, ovvero se le singole violazioni di legge conservassero la loro autonomia, tranne che per gli effetti espressamente previsti dalla legge.

Secondo l’orientamento prevalente, il reato continuato costituisce un figura unitaria per certi aspetti e un semplice concorso materiale per altri. In particolare si considera quale reato unitario ai fini della pena e in tutti i casi in cui da tale unitaria considerazione possano derivare dei benefici all’autore, come ad. es. in tema di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena o di altri benefici penitenziari.

I reati commessi in continuazione dovranno invece essere considerati singolarmente ad es. in tema di amnistia e indulto o ai fini della prescrizione e di altre cause di estinzione o procedibilità.

Inoltre anche ai fini dell’applicazione di circostanze concorrenti, si deve aver riguardo alle singole violazioni cui esse si riferiscono. Questo comporta che l’individuazione del reato più grave dovrà essere effettuata tenendo conto anche della presenza di circostanze attenuanti o aggravanti.

Ambito di applicazione.

Guardando all’ambito di applicazione, secondo l’orientamento prevalente la continuazione è applicabile solo a reati (siano essi delitti o contravvenzioni) commessi con dolo, essendo incompatibile con i reati colposi (attesa l’involontarietà dell’evento) l’unicità dello scopo data dalla programmazione del disegno criminoso.

Quanto alla continuazione tra reati scopo nelle fattispecie associative, in dottrina prevale la tesi circa la possibilità di ravvisare il vincolo di continuazione tra i delitti scopo alla cui realizzazione la struttura associativa è preordinata, qualora gli stessi, preventivamente ideati, possano reputarsi avvinti dal coefficiente psicologico descritto dall’art. 81 co. 2 c.p.

Quanto invece alla continuazione tra delitti scopo e delitto associativo, a fronte di una tesi più risalente che escludeva tassativamente la configurabilità dell’istituto in tali ipotesi, la giurisprudenza maggioritaria opina oggi nel senso della piena configurabilità della continuazione, ove risulti che l’autore abbia ab origine , al momento della sua adesione al sodalizio, previsto l’iter criminoso da percorrere ed i singoli delitti attraverso i quali lo stesso deve snodarsi (Cass. n. 2957/1992). Si tratterà quindi di una valutazione che il giudice dovrà svolgere caso per caso.

Quanto alla compatibilità con la recidiva, la prevalente giurisprudenza di legittimità afferma non esistere incompatibilità tra gli istituti della recidiva e la continuazione, sicché, sussistendone i presupposti, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l’aumento di pena per la recidiva e quindi quello per la continuazione (c. S.U. n. 9148/1996; più di recente n. 49658/2014).

Non manca tuttavia chi neghi una tale compatibilità e affermi un’assoluta antitesti tra i due istituti, valorizzando la recidiva la speciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi (Cass. n. 5761/2011).

Altro dubbio di compatibilità si era posto con l’aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61 co. 2 c.p. I due istituti si presentano invero ontologicamente affini, e da ciò discenderebbe l’apparente contraddittorietà delle due previsioni normative.

La giurisprudenza ha tuttavia affermato che non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l’aggravante del nesso teleologico, agendo il primo sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso ed essendo il secondo connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro (Cass. n. 46638/2012). Mentre infatti la fictio iuris della continuazione comporta l’applicabilità del cumulo giuridico delle pene, in luogo di quello materiale, e quindi realizza un favor rei; l’aggravante teleologica si configura in considerazione della maggiore pericolosità dimostrata dal reo nel non porsi scrupoli, nel perseguimento della commissione del reato che egli ha di mira, a commettere altre violazioni di legge a ciò stesso necessarie (rectius, strumentali).

Scarica il formulario : Incidente esecuzione ex artt. 671 c.p.p. e 81 c.p.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.