Reato di danneggiamento: art. 635 codice penale

Commette il reato di danneggiamento, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui (n.d.r.  oppure di pubblica utilità) con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’articolo 331 (rubr. “Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità”).

Invero, fino a non molto tempo fa, l’articolo 635 c.p. puniva come illecito penale la condotta del danneggiare in generale (c.d. danneggiamento semplice), e cioè tutti gli atti materialmente o funzionalmente offensivi di oggetti che non erano di proprietà esclusiva dell’agente.

Con il decreto legislativo n. 7/2016, tuttavia, è stata posa in essere una massiccia opera di depenalizzazione che ha coinvolto diverse fattispecie di reato, che non costituiscono più illeciti penali, ma sono oggi puniti con delle semplici sanzioni civili, tra cui rientra anche il danneggiamento, o meglio il danneggiamento semplice.

Il danneggiamento aggravato continua invece ancor oggi a costituire reato. Ci si riferisce, in particolare, ai sensi dell’art. 635 c.p., ai casi in cui l’azione è commessa:

– con violenza o minaccia alla persona;

– in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o di sciopero o dell’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;

– su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di culto o su cose di interesse storico-artistico o su immobili sia in costruzione che in ristrutturazione o su altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625 c.p. ;

– su opere destinate all’irrigazione;

– sopra piante di viti, alberi, arbusti fruttiferi, boschi, selve, foreste, vivai forestali;

– su attrezzature ed impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Nonostante a formulazione letterale della norma induca a pensare ad una ipotesi di reato a forma vincolata, è stato proposto un orientamento favorevole ad una interpretazione nel senso di reato a forma libera, potendosi in tal modo far rientrare anche condotte omissive.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di distruggere, disperdere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui. Non è invece necessario lo specifico fine di nuocere.

Le ipotesi di danneggiamento che restano reato sono punite con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

La sospensione condizionale della pena, inoltre, è subordinata a due condizioni alternative:

– eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;

– prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, se il condannato non si oppone, per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa.

Quanto i rapporti con altri reati, il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall’art. 639 c.p., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa; mentre il secondo produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della “res aliena”, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile (Cass. 38574/2014).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.