Reato di propaganda fascista: testo di legge commentato. Dubbi di costituzionalità

La propaganda fascista e nazifascista è a un passo dal configurare una condotta penalmente rilevante. Il 12 settembre scorso, la Camera ha infatti approvato – con 261 voti favorevoli, 122 contrari e 15 astenuti – la proposta di legge Fiano, la quale propone l’introduzione nel codice penale dell’articolo 293-bis e con esso del reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Il provvedimento passa quindi all’esame del Senato.

Questo il testo dell’art. 293 bis (rubr. «Propaganda del regime fascista e nazifascista»):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici”.

La norma si apre con una clausola di riserva (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato…”), inserendosi la proposta di legge Fiano in un contesto normativo già abbastanza strutturato. Il riferimento va alla Legge Scelba (L. 645/1952), la quale punisce “coloro che promuovano o organizzino sotto qualsiasi forma la costituzione di un’associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto regime fascista e coloro che pubblicamente esaltino princìpi, fatti o metodi del fascismo o le sue finalità antidemocratiche”, e alla successiva Legge Mancino (L. 205/1993), la quale – a sua volta – punisce chiunque faccia propaganda di idee fondate sull’odio razziale o etnico, ovvero istighi a commettere violenza ispirata da questi stessi moventi.

Se, tuttavia, i testi di legge da ultimo citati individuano dei reati di pericolo (concreto), l’art. 293 bis si configura quale reato di danno. In tal senso, sarà sufficiente il semplice fatto di esporre, produrre o diffondere beni raffiguranti persone, immagini o simboli richiamanti i contenuti propri del partito fascista/nazista per la configurazione del reato.

Il reato di propaganda fascista, per come descritto nell’approvando art. 293 bis, costituisce un reato comune, perpetrabile dal quisque de populo e si configura allorché si pongano in essere le seguenti condotte tipiche:

–  propaganda di immagini o contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche mediante la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni che raffigurino persone, immagini o simboli chiaramente riferiti a tali partiti o ideologie;

– richiamare pubblicamente la simbologia o la gestualità del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco.

Il delitto è procedibile d’ufficio e non consente l’arresto in flagranza.

Costituisce aggravante del delitto l’utilizzo di strumenti informatici o telematici per attuare l’incriminata propaganda. L’aggravante riguarderà, dunque, sia i siti Internet con contenuti di propaganda fascista e nazifascista, sia il merchandising online dei gadgets e degli altri beni chiaramente riferiti al partito e all’ideologia fascista o nazifascista.

La proposta Fiano non ha risparmiato critiche. Molti hanno, innanzitutto, criticato l’approvazione del testo di legge in commento, contestualmente alla rinuncia del Parlamento all’approvazione nella stessa data della Legge sullo Ius Soli, certamente più urgente.

Non è mancato poi chi ha espresso seri dubbi sulla reale necessità di un provvedimento di questo tipo, attesa la sussistenza in materia delle sopra citate Leggi Scelba e Mancino, individuando nella proposta Fiano più una presa di posizione politica e culturale, che un necessario provvedimento di disciplina legislativa.

Ma le critiche più aspre sono arrivate da coloro che in tale proposta intravedono un fondato sospetto di incostituzionalità, per violazione del diritto alla libertà di pensiero consacrato nell’art. 21 Cost. (“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”) e alla sua libera espressione (v. anche art. 33 Cost., secondo cui “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”). La protezione della libertà di espressione, sia nel momento di produzione che di diffusione, tutela inoltre anche le opere artistiche, definite dalla Corte Costituzionale “tra le più elevate forme di pensiero”  (sentenza 59/1960).

Ebbene. Per quanto ad una prima lettura la proposta Fiano possa suscitare approvazione e consensi, attesa la riprovevolezza dell’ideologia fascista, la libertà di pensiero, nonché il diritto alla sua manifestazione, imporebbe che fintantoché la propaganda del regime fascista resti propaganda e non sfoci nella concreta idoneità a ricostituire il partito fascista o nell’incitamento all’odio, alla violenza, agli stermini, ovvero alla sovversione democratica del sistema, essa non possa e non debba essere punita, rientrando nel diritto alla libertà manifestazione del pensiero, che in quanto diritto, deve essere uguale per tutti, anche nei confronti di coloro verso i quali il sentire diffuso farebbe volentieri un’eccezione.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.