Il nuovo reato di Stalking bancario

Lo scorso ottobre è stato presentato dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni prima firmataria del testo depositato alla Camera, il D.d.L. intitolato  Modifiche all’articolo 612-bis del Codice penale in materia di atti persecutori.

Recante un unico articolo, la proposta di legge prevede che all’articolo 612-bis c.p. vengano aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La pena è aumentata se quanto previsto al primo comma del presente articolo è commesso da istituti bancari e/o società finanziarie e/o filiali di recupero credito e/o qualsiasi altro soggetto giuridico e/o nella attività di recupero crediti quando vengano messe in atto condotte che esulano e travalichino quanto previsto dalla legge e le norme del codice di procedura civile.

La stessa pena si applica alla persona fisica che agisca in proprio o per conto di persona giuridica.».

La ratio ispiratrice del D.d.L. in disamina è ben illustrata nella relazione introduttiva del medesimo, nella quale si legge testualmente:

ʺNegli ultimi tempi, anche a causa della profonda e perdurante crisi che ha investito il tessuto sociale ed economico italiano, sono considerevolmente aumentate le attività per recupero crediti e, di conseguenza, le società che svolgono tale servizio per conto di banche, enti creditizi di diversa natura, società finanziarie, società telefoniche, di erogazione di servizi quali luce, gas etc., e altri soggetti.

I soggetti creditori e/o le società di recupero crediti, anche per il fatto di affidarsi di sovente a personale privo di un preciso inquadramento professionale, e perciò non soggetto alle normative ed alle discipline di settore, sempre più frequentemente mettono in pratica condotte “aggressive” che possono arrivare a travalicare i limiti consentiti dalla legge e le procedure previste dal sistema codicisticio vigente, allo scopo di conseguire più elevate percentuali di “recuperato”.

(…)

Nella attività di recupero crediti, infatti, ci si deve attenere alle norme di legge e a quanto previsto dal codice di procedura civile, che laddove non rispettate possono portare a fatti drammatici, come si è già verificato, in seguito a vicende debitorie e le relative attività di recupero crediti.

(…)

Si ritiene, infatti, necessaria una più puntuale previsione normativa, finalizzata a punire condotte illecite esercitate nell’ambito dell’attività di recupero crediti, quando queste si concretizzino in vere e proprie situazioni di stalking, ovvero caratterizzate da atteggiamenti e comportamenti che si manifestano in persecuzioni e che provochino uno stato d’ansia e paura compromettendo, in tal modo, il normale svolgimento della vita quotidiana da parte del debitoreʺ.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.