Regime transitorio procedibilità a querela per nuovi reati: chiesto l’intervento delle SU

Con una nota del 15.05.2018, l’ufficio della VII sezione penale della Corte di Cassazione (c.d. sezione filtro) ha rilevato la necessità di richiedere l’intervento delle Sezioni Unite in ordine a due distinte questioni relative all’ambito applicativo del regime transitorio previsto dall’art. 12 d.lgs. n. 36/2018, con cui si è ampliata la procedibilità a querela per nuovi reati.

L’art. 12 testé citato prevede che per i procedimenti pendenti, il Giudice informi la persona offesa – previa, se necessario, ricerca anagrafica – delle facoltà di esercitare il diritto di querela e che il termine per la sua proposizione decorre dal giorno in cui la persona è stata informata.

Con riferimento a tale norma, come rileva la l’ufficio della VII sezione, sono sorte due questioni giuridiche di particolare rilevanza, suscettibili di dar vita a futuri contrasti applicativi.

La prima questione attiene all’applicabilità della disciplina intertemporale nei procedimenti i cui ricorsi siano da dichiarare inammissibili. Ci si chiede, in particolare, se in presenza di un ricorso dell’imputato valutato in sede di filtro manifestamente infondato, si debba comunque procedere, in assenza di valida querela o atto equipollente, a dare in ogni caso l’avviso richiesto dall’art. 12, atteso che – in caso di inammissibilità del ricorso – non verrebbe costituito un corretto rapporto processuale tale da investire il Giudice del grado successivo della piena cognizione del processo.

La seconda questione attiene, invece, alla computabilità del termine di 90 giorni decorrenti dall’informativa alla persona di esercitare il diritto di querela, ai fini della maturazione del termine di prescrizione del reato. Si tratta di una questione tutt’altro che irrilevante, atteso che frequentemente la scadenza del termine massimo di prescrizione è imminente rispetto all’udienza di trattazione del ricorso di legittimità.

A tal fine – prosegue l’ufficio esame preliminare dei ricorsi – non sembra irragionevole ipotizzare un’interpretazione estensiva della disciplina di cui all’art. 159 c.p.p., rispetto alla formale tassatività delle ipotesi in essa previste, in ragione della situazione di stallo processuale che si viene a creare per almeno 90 giorni in applicazione della normativa transitoria.

Considerata la speciale importanza di entrambe le questioni su esposte, il presidente aggiunto della Suprema Corte ha ritenuto opportuno assegnare la trattazione dei ricorsi da cui sono state tratte le problematiche applicative alle Sezioni Unite, fissando udienza di trattazione per il prossimo 21 giugno 2018.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.