Remissione tacita della querela: mancata comparizione del querelante

Si ha remissione tacita della querela, allorché il querelante compia fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato (art. 152 c.p.).

La remissione è un atto la cui natura s’inquadra nell’ambito dell’esercizio di un diritto pubblico soggettivo che fa capo alla persona che ha proposto la querela o agli eredi, se tutti concordi, e la cui funzione si ravvisa in una sorta di rinuncia alla volontà di perseguire penalmente il colpevole.

Si è a lungo dibattuto sulla valenza da attribuire al comportamento del querelante che non compaia in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche e degli inviti a comparire, e in particolare se tale comportamento possa essere correttamente interpretato come perdita d’interesse alla richiesta di punizione del querelato.

I giudici di pace (v. d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274), nella stragrande maggioranza, hanno ritenuto che la mancata comparizione del querelante in udienza, ove previamente ed espressamente avvisato che l’eventuale sua assenza sarebbe stata interpretata come volontà di non insistere nell’istanza di punizione, si configuri quale remissione tacita di querela.

La rapida diffusione di un tale orientamento ha scatenato una moltitudine di ricorsi per Cassazione, proposti dalle Procure Generali presso le Corti d’Appello di tutta Italia, che sostenevano come, anche nel caso vi fosse stato un espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l’avvertimento che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata quale rinunzia alla querela, la mancata comparizione del querelante non configurerebbe una remissione tacita della querela, “trattandosi di comportamento omissivo, improduttivo di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell’azione penale; né alla omessa comparizione può attribuirsi l’anzidetto valore, previamente notificando alla persona offesa l’avvertimento che la sua assenza sarebbe interpretata come remissione tacita di querela, posto che questa, che è solo extraprocessuale, non può essere integrata da un comportamento processuale“.

Tali contrasti hanno, in prima battuta, condotto le Sezioni Unite (sentenza 30.10.2008 n. 46088) ad accogliere l’orientamento proposto dai Procuratori generali. Tuttavia, nonostante il dictum della Suprema Corte di legittimità, la giurisprudenza dei giudici di pace ha continuato a sostenere la validità della propria interpretazione, sulla base di una puntuale analisi delle norme contenute nel d.lgs. n. 274/2000 (v. in particolare art. 28), anche alla luce del novellato art. 111 Cost e dei principi fondamentali in esso consacrati: la ragionevole durata del processo e il contraddittorio.

Proprio all’esigenza della ragionevole durata del processo si è ispirata la Quinta Sezione Penale, che con ordinanza n. 898/2016 ha rimesso nuovamente la questione alle Sezioni Unite, ritenendo di non potere condividere quanto già affermato sul punto dalle Sezioni Unite con sentenza 46088/08 già cit.(cfr. anche Cass. sez. V, ordinanza n. 18988/16).

Premesso che non possa farsi discendere la remissione tacita di querela dalla mera omessa presentazione del querelante nel processo, ma piuttosto dalla specifica ipotesi in cui la mancata comparizione consegua ad un espresso invito in tal senso del giudice, la Quinta Sezione ritiene che in tale ultima ipotesi possa certamente configurarsi l’ipotesi di remissione tacita. Di qui l’esigenza di chiamare le S.U. ad esprimersi nuovamente sulla seguente questione, così sintetizzata:

Se nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato in seguito a citazione del pubblico ministero, configura remissione tacita di querela la mancata comparizione del querelante, previamente ed espressamente avvisato che l’eventuale sua assenza sarebbe stata interpretata come volontà di non insistere nell’istanza di punizione”.

Le Sezioni Unite – con sentenza 3 giugno 2016 (deposita il 21 luglio 2016) n. 31668 – hanno dato al quesito risposta affermativa. I giudici di Piazza Cavour hanno infatti evidenziato come la condotta considerata, costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell’avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di rimessione della querela, può bene essere inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela, a norma dell’art. 152 comma 2 c.p.

Né il codice penale né quello processuale specificano gli atti o i comportamenti, indefinibili a priori, dai quali ricavare una volontà di remissione tacita, limitandosi l’art. 152 comma 2 c.p. ad attribuire valore di remissione al compimento da parte del querelante di «fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela».

Invece, le modalità della remissione di querela espressa sono definite dall’art. 340 c.p.p., che, nel distinguere (comma 1) il caso di dichiarazione ricevuta dall’autorità giudiziaria procedente da quello di dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, e nel rinviare (comma 2) alle forme più dettagliatamente previste per la rinuncia espressa alla querela (art. 339 c.p.p.), implicitamente contempla, nell’ambito della remissione espressa, sia una forma di remissione processuale sia una forma di remissione extraprocessuale.

Ne discende che, in base alla disciplina codicistica, deve intendersi remissione processuale solo quella ricevuta dall’autorità giudiziaria procedente a norma dell’art. 340, comma 1 c.p.p., e che non sono ammesse modalità di espressione di una volontà di rimettere la querela in sede processuale se non quella esternata attraverso una formale dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente.

Inoltre, in considerazione della previsione di un inderogabile dovere del giudice di pace di favorire la conciliazione tra le parti nei casi di reati perseguibili a querela, ben può essere riconosciuta al giudice stesso la scelta delle modalità più opportune per perseguire tale obiettivo, se del caso avvertendo le parti della valutazione che potrebbe essere attribuita a una loro condotta passiva: volontà tacita del querelante di rimessione e mancanza di volontà di ricusa del querelato.

Tale ricostruzione, secondo la Corte, appare anche in sintonia con il rispetto del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., favorendo definizioni del procedimento che passino attraverso la verifica dell’assenza di un perdurante interesse della persona offesa all’accertamento delle responsabilità penali e precludano sin dalle prime battute lo svolgimento di sterili attività processuali destinate a concludersi comunque con un esito di improcedibilità dell’azione penale o di estinzione del reato.

Ma vi è di più. Proseguono le Sezioni Unite che “la mancata comparizione della persona offesa in caso di reati perseguibili a querela deve però ricevere una disciplina che va al di là dei procedimenti davanti al giudice di pace”. 

Già l’art. 555 comma 3 c.p.p., con riferimento ai reati a citazione diretta, prevede che nella udienza di comparizione il giudice, «quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione».

Da ultimo, con l’introduzione dell’art. 90 bis c.p.p. adopera del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (attuativo della direttiva 2012/29/UE in tema di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato), il legislatore, nel quadro della valorizzazione delle esigenze informative della persona offesa, ha previsto al comma 1, lett. n), che ad essa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, sia data informazione in merito «alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all’art. 152 cod. pen., ove possibile, o attraverso la mediazione».

In tale contesto normativo, teso a rafforzare le esigenze informative delle vittime dei reati, alle quali vanno peraltro specularmente assegnati altrettanti oneri di partecipazione al processo, va certamente considerata come legittima – ed anzi auspicabile – una prassi alla stregua della quale il giudice, nel disporre la citazione delle parti, abbia cura dì inserire un avvertimento alla persona offesa e al querelato circa la valutazione in termini di remissione della querela della mancata comparizione del querelante e di mancanza di ricusa della remissione della mancata comparizione del querelato.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.