Revirement: sì al sostituto nominato oralmente

Con sentenza n. 48825/18, depositata lo scorso 25 ottobre, la Cassazione muta indirizzo e afferma la ritualità della designazione del sostituto nominato oralmente dal difensore titolare e verbalmente comunicata al giudice procedente dal difensore sostituito.

Ad argomentazione di tale conclusione, la Corta richiama il combinato disposto di cui agli artt. 96, comma 2, c.p.p. e 34 disp. att. c.p.p., secondo cui la nomina di un sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. deve essere fatta verbalmente all’autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata; già la previsione codicistica, dunque, escluderebbe forme rigorose nella modalità di designazione del sostituto, potendo manifestarsi la sottesa volontà anche oralmente, nel quale caso occorrendo soltanto procedere alla sua documentazione mediante processo verbale.

Nell’interpretazione del menzionato art. 96, comma 2, c.p.p., che disciplina le modalità di nomina del difensore fiduciario, applicabile anche per la designazione del sostituto, la giurisprudenza di legittimità si è, del resto, sempre ispirata ad un principio di favore per l’esplicazione del diritto di difesa, escludendo il bisogno di autenticazione, ovvero riconoscendo valida la nomina stessa, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dalla menzionata disposizione, in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione potesse tacitamente desumersi.

A ciò si aggiunga la riforma dell’ordinamento professionale operata legge n. 247 del 2012, al cui art. 14, intitolato «Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni», si prevede, tra l’altro, che l’avvocato possa nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza (comma 4), ma possa altresì, in via contingente, farsi sostituire da un altro avvocato, o praticante abilitato, con incarico verbale nel primo caso, e scritto nel secondo (comma 2).

L’espressa menzione della delega orale, contenuta ora nella legge professionale, si collega al dato logico-giuridico, per cui la designazione di un difensore sostituto risponde normalmente all’esigenza di sopperire all’impossibilità di presenziare all’udienza (o all’atto da compiere) da parte del difensore titolare. Se si guarda, quale criterio ermeneutico ulteriore, allo scopo perseguito dalla riforma, non è arduo ravvisarlo in un’esigenza di semplificazione e in un’esigenza di armonizzazione in ambito europeo. Molti sono, infatti, gli Stati (es. Francia, Inghilterra) a prevedere la delega orale del sostituto del difensore.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.