La richiesta di riesame presentata a mezzo posta non può essere spedita ad un Giudice diverso da quello competente

Inammissibile la richiesta di riesame presentata a mezzo del servizio postale presso la cancelleria di un Giudice diverso da quello competente, poiché la facoltà per la parte privata di presentare l’impugnazione nella cancelleria del giudice del luogo in cui essa si trova, anche se diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, è collegata al dato “naturalistico” della presenza fisica della parte in tale luogo “(…), giacché, altrimenti, tale facoltà, ispirata al principio del favor impugnationis, si tradurrebbe, effettivamente, in una interpretazione abrogante della disposizione contenuta nel primo comma dell’art. 324 c.p.p., determinando la sostanziale disapplicazione della previsione dell’obbligo di presentazione della richiesta nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento”.

Lo ha stabilito la Terza Sezione della Corte di Cassazione, con sent. n. 55004 del 20 luglio 2016, depositata il 28 dicembre 2016.

Ne consegue che, allorquando la richiesta di riesame avverso una misura cautelare venga proposta a mezzo degli uffici postali, essa va indirizzata direttamente al Tribunale competente, non trovando applicazione la disposizione di cui all’art. 324 c.p.p.

Scarica la sentenza 55004_12_2016_cass_iii

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.