Il Riesame avverso le ordinanze che dispongono l’applicazione di misure cautelari

Il Riesame è il mezzo di impugnazione esperibile avverso le ordinanze che dispongono l’applicazione di misure cautelari coercitive e reali (cfr. art. 309 c.p.p.). Contro i provvedimenti che statuiscono in ordine alla modifica o alla revoca di una misura già precedentemente disposta, nonché avverso le ordinanze che dispongono l’applicazione di una misura interdittiva, è infatti proponibile il solo appello previsto ex art. 310 c.p.p.

I soggetti legittimati ad avanzare istanza di Riesame sono: l’imputato (o l’indagato) e il suo difensore, non il Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero può esperire infatti l’appello, nel caso in cui abbia interesse a impugnare l’ordinanza di applicazione della misura e mai il Riesame (ad es. in caso di non accoglimento della richiesta di applicazione di una specifica misura proposta dal Pubblico Ministero, in luogo di una meno afflittiva).

Atteso che il Riesame è un mezzo di impugnazione riservato esclusivamente all’imputato (e al suo difensore), ne deriva che il Tribunale competente a decidere – al pari di quanto avviene in caso di appello delle sentenze di primo grado da parte del solo imputato – non possa mai decidere in senso peggiorativo per l’imputato/indagato (ad esempio applicando una misura più afflittiva), ma posso eventualmente limitarsi unicamente a confermare l’ordinanza impugnata.

I termini in cui il Legislatore scandisce il procedimento di Riesame, oltre ad essere perentori e cioè previsti a pena di perdita di inefficacia della misura, sono alquanto brevi, attesa la necessità di definire il prima possibile se la misura, suscettibile di comprimere diritti fondamentali della persona, sia stata adottata in presenza di tutti i presupposti previsti dalla legge ( es. limiti edittali dei reati per cui si procede, gravi indizi di colpevolezza, sussistenza di una o più esigenze cautelari, adeguatezza e proporzionalità della misura).

L’istanza di Riesame va infatti proposta entro 10 giorni, decorrenti dalla esecuzione o dalla notifica dell’ordinanza che dispone la misura, innanzi al Tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte d’Appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del Giudice che ha emesso l’ordinanza.

Ricevuta la richiesta, il Tribunale chiede all’Autorità Giudiziaria procedente l’invio degli atti sui quali è fondata la misura, i quali dovranno pervenire entro 5 giorni. Ricevuti gli atti, il Tribunale dovrà entro i successivi 10 giorni pronunciarsi con ordinanza sulla richiesta di Riesame – a seguito di camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen. – e depositare il relativo provvedimento in cancelleria, anche in questo caso a pena di perdita di inefficacia della misura.

Il Tribunale decide sulla richiesta di Riesame confermando, annullando o riformando il provvedimento impugnato. La decisione sul riesame è sempre immediatamente esecutiva ed avverso la stessa è esperibile ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen. Ricorso per Cassazione.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.