Riforma in materia di giudizi di impugnazione: in vigore dal 6 marzo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 41 del 19.02.2018) il il Decreto Legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 recante “Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103” (c.d. Riforma Orlando), che entreranno formalmente in vigore nel nostro ordinamento dal 6 marzo p.v.

Vediamo quali le novità più rilevanti introdotte dal Decreto.

  • All’articolo 568  c.p.p. (Regole generali in materia di impugnazione), dopo il comma 4 é inserito il seguente: «4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione»;
  • All’articolo 570 comma 1 c.p.p., nella parte in cui recita “Il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento“, viene fatto salvo quanto previsto dall’articolo 593-bis, comma 2, norma anch’essa introdotta dal Decreto e derubricata in “Appello del Pubblico Ministero”, che recita “1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d’assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale. 2. Il procuratore generale presso la corte d’appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento”;
  • I commi 1 e 2 dell’articolo 593 c.p. vengono riscritti, indicando, nel comma 1, i casi nei quali è ammesso l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna e quelli nei quali può appellare l’imputato che si segnalano per la mancanza di alcun limite, trattandosi di condanne (“Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato puo’ appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero puo’ appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato”). Nel comma 2 si prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento e che l’imputato possa proporre appello contro tali sentenze, emesse all’esito del dibattimento, salvo che si tratti di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso. Anche il comma 3 viene modificato, prevedendo l’estensione dell’inappellabilità già stabilita per le sentenze di condanna alla sola ammenda, anche alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con una pena alternativa;
  • Conformemente, all’articolo 428 c.p.p. viene aggiunto il nuovo comma 3-quater che stabilisce l’inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa; mentre il comma 1 lett. a) viene modificato, prevedendo che anche il Procuratore generale può proporre appello contro le sentenze di non luogo a procedere nei limiti indicati dal nuovo art. 392-bis, comma 2, c.p.p.;
  •  L’art. 595 c.p.p., in materia di appello incidentale, vede riscritti i suoi commi 1 e 3, i quali escludono la facoltà di presentare tale appello in capo al pubblico ministero e prevedeno che l’imputato, che non abbia proposto impugnazione, possa proporre appello incidentale entro 15 giorni da quello in cui abbia ricevuto la notificazione e che entro 15 giorni dalla notificazione dell’impugnazione presentata da altre parti possa presentare al giudice memorie o richieste scritte;
  • In materia di procedimenti di competenza del giudice di pace, all’articolo 606 c.p.p. viene aggiunto il comma 2-bis, nel quale si prevede che contro le sentenze pronunciate in appello e contro le sentenze inappellabili pronunciate per i reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione sia limitati ai motivi di violazione di legge (di cui al comma 1, lettere a, b ed  c). Parimenti viene introdotto il nuovo art. 39-bis all’interno del D.Lgs. n. 274/2000 (disposizioni in materia di competenza del Giudice di pace), il quale dispone conformemente a quanto stabilito dal sopra citato comma 2-bis.
  •  Viene abrogato l’art. 166 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ed introdotto il nuovo art. 165-bis, che stabilisce l’obbligo per il giudice di pace di trasmettere al giudice per l’impugnazione, assieme al provvedimento impugnato, una serie di dati utili per una più pratica definizione del giudizio. Inoltre, nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato viene inserita  in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice”;

  • Introdotto, infine, anche l’articolo 166 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie c.p.p., diretto a promuovere intese e altre forme di coordinamento tra le procure generali e le procure della repubblica dei medesimi distretti, al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all’impugnazione delle sentenze di primo grado.

Dalla lettura delle modifica apportata dalla riforma in tema di impugnazioni, traspare con evidenza l’intento di snellire i carichi processuali, limitando i casi di impugnazione e stimolando forme di coordinamento tra uffici più efficienti.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.