Riforma delle intercettazioni: approvate le nuove disposizioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 29 dicembre 2017 il decreto legislativo contenente la riforma delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per adempiere alla delega conferitagli dall’articolo l, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma Orlando)

La riforma delle intercettazioni entrerà in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione prevista per gennaio. Solo la norma che sancisce il diritto dei giornalisti ad avere copia dell’ordinanza di custodia cautelare, una volta resa nota alle parti, sarà invece efficace tra un anno.

Il provvedimento in commento si compone di 9 articoli e risponde all’esigenza – si legge nella nota di Palazzo Chigi – di “attuare una revisione della disciplina delle intercettazioni volta a rendere maggiormente equilibrata la salvaguardia fra interessi parimenti meritevoli di tutela a livello costituzionale, introduce(ndo) disposizioni volte a incidere sull’utilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle intercettazioni, nonché a disciplinare il procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, secondo una precisa scansione temporale – con la finalità – di escludere, in tempi ragionevolmente certi e prossimi alla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e di espungere il materiale documentale non rilevante a fini di giustizia”. Queste le novità principali contenute nel decreto:

  • Viene introdotto nel codice penale il nuovo delitto di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”, che punisce – a querela della persona offesa – con la reclusione fino a 4 anni “chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa“. Non c’è punibilità se la diffusione delle riprese o delle registrazioni è conseguente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;
  • Introdotto, inoltre, il divieto di trascrizione “anche sommaria” delle “comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti”, nonché di quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, fermaa restando la facoltà del PM di disporre, con decreto motivato, che le comunicazioni e conversazioni siano trascritte nel verbale quando ritenute rilevanti e necessarie per i fatti oggetto di prova;
  • Viene istituito l’Archivio del Pubblico Ministero in cui saranno conservati verbali e registrazioni. Sarà, infatti, il PM a occuparsi del deposito di tutti gli atti entro 5 giorni (termine ritardabile ai fini delle indagini non oltre la loro chiusura) dalla conclusione delle operazioni, formando un elenco delle conversazioni rilevanti ai fini di prova. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni acquisite nel fascicolo di notizie di reato non sono coperti da segreto; quanto alle registrazioni non acquisite, esse saranno comunque conservate nell’archivio del PM e sarà possibile chiederne la distruzione;
  • Viene assicurata una maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra avvocato difensore e assistito. Il divieto, già previsto, di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore, con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, viene infatti ampliato, prevedendo che l’eventuale coinvolgimento, in via anche solo occasionale, del difensore nell’attività di ascolto legittimamente eseguita, non possa condurre alla verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni;
  • Innalzati da 5 a 10 giorni i termini attribuiti alle difese per l’esame del materiale intercettato, una volta che lo stesso è stato depositato;
  • Introdotta la disciplina in ordine all’uso del captatore informatico: il ‘virus-spià nei dispositivi elettronici portatili (quali smartphone e tablet) è consentito ai fini di intercettazione tra presenti in ambito domiciliare solo se si procede per i delitti di criminalità organizzata o terrorismo. Altrimenti, l’uso del Trojan in casa è limitato ai casi in cui vi è un’attività criminosa in atto;
  • Novata la disciplina del deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto, con l’introduzione di una procedura in due fasi. Tale procedura prevede dapprima il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti, e solo successivamente l’acquisizione di quelle rilevanti e utilizzabili e il contestuale stralcio, con destinazione finale all’archivio riservato, di quelle irrilevanti e inutilizzabili. Il materiale d’intercettazione non verrà quindi incluso nel fascicolo delle indagini preliminari sin da subito, ma verrà collocato in un archivio riservato, con la conseguenza che non dovrà essere interamente esaminato al fine dell’eliminazione del troppo, del vano e dell’inutilizzabile. Tutto ciò al fine di escludere, sin dalla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e, in generale, il materiale d’intercettazione non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva di impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dell’attività investigativa;
  • Quanto alla cosiddetta ‘udienza-stralcio’, sarà il giudice, in camera di consiglio senza l’intervento del PM e dei difensori, a decidere sull’acquisizione delle intercettazioni indicate dalle parti, e potrà ordinare anche lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Quando sarà invece “necessario”, la decisione del giudice verrà presa dopo un’udienza a cui PM e avvocati dovranno partecipare;
  • Previste, infine, semplificazioni per l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, attraverso la previsione di presupposti meno restrittivi per la relativa autorizzazione.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.