Giudizio abbreviato: il giudice d’appello che riformi in senso peggiorativo la sentenza deve rinnovare l’assunzione delle prove dichiarative decisive

Sez. Un. penali, sentenza n. 18620 ud. 19/01/2017 – deposito del 14/04/2017 – Impugnazioni – APPELLO – RINNOVAZIONE DELL’ISTRUZIONE – IN GENERE – Giudizio abbreviato – Sentenza di assoluzione – “Reformatio in peius” – Diverso apprezzamento di prova orale decisiva – Rinnovazione della prova in appello – Necessità – Conseguenze.

In data 28 ottobre 2016, la II sezione della Corte di Cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un contrasto interpretativo sulla questione dell’applicabilità, anche al procedimento con rito abbreviato non condizionato, dell’obbligo del Giudice dell’appello – che ritenga di dover optare per un diverso apprezzamento della prova orale ritenuta inattendibile dal primo Giudice – di disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per escutere nuovamente la fonte dichiarativa.

Questa, testualmente, la questione di diritto rimessa al Supremo consesso:

“Se, nel caso di appello del Pubblico Ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa all’esito del giudizio abbreviato per motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il Giudice di appello che riforma la sentenza impugnata debba aver precedentemente assunto l’esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni”.

Le Sezioni Unite, dopo aver brevemente richiamato gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti sul punto, propendono per l’estensione anche al giudizio abbreviato della regola secondo cui, se il Pubblico Ministero propone appello avverso una sentenza di proscioglimento per motivi riguardanti la valutazione della prova dichiarativa, il Giudice d’appello deve disporre la rinnovazione dell’esame dei dichiaranti.

Tale conclusione discenderebbe dall’elaborazione giurisprudenziale del canone valutativo dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” espresso nel comma 1 dell’art. 533 c.p.p., il quale pretende che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l’eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sia sorretta da argomenti dirimenti, tali da evidenziare oggettive carenze od insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare aperti residui ragionevoli dubbi sull’affermazione di colpevolezza.

Ciò significa che, per riformare un’assoluzione, non basta una diversa valutazione, occorrendo invece una forza persuasiva superiore, capace di far cadere ogni ragionevole dubbio, posto che, mentre l’assoluzione non richiede la certezza dell’innocenza dell’imputato, la condanna invece presuppone la certezza sulla colpevolezza del medesimo.

Non si può, pertanto, prescindere dall’oralità nella riassunzione delle prove rivelatesi decisive. La motivazione risulterebbe altrimenti viziata dal punto di vista logico, portando ad un ribaltamento della pronuncia assolutoria sulla base di una valutazione cartolare del materiale probatorio, che contiene in sé l’implicito dubbio ragionevole determinato dall’avvenuta adozione di decisioni tra loro contrastanti.

L’esigenza di una giustificazione legale e razionale della decisione va assicurata anche nell’ambito di un procedimento abbreviato, dovendo retrocedere le pretese esigenze di automatica simmetria tra primo e secondo grado di giudizio, perché lo scopo del giudizio, sia esso ordinario o abbreviato, rimane pur sempre il superamento di ogni ragionevole dubbio.

Tale assunto, precisano le Sezioni Unite, vale nei casi in cui si possa parlare effettivamente di differente valutazione del significato della prova dichiarativa, non quando, invece, il documento che contiene tale prova risulti semplicemente travisato, in quanto emerga che la lettura della prova sia stata affetta da errore per omissione, invenzione o falsificazione. In tale ultimo caso infatti, la difformità cade sul documento e non sul suo contenuto e, pertanto, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante.

Va, in conclusione, affermato il seguente principio di diritto:

“E’ affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per mancato rispetto del canone di giudizio ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’, di cui all’art. 533, comma 1, c.p.p., la sentenza di appello che, su impugnazione del Pubblico Ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni”.

Leggi il testo integrale della sentenza:18620_04_2017_Sezioni Unite

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.