Il giudice ha l’obbligo di rinnovare in appello la prova dichiarativa decisiva anche in caso di riqualificazione giuridica del fatto contra reum

Corte di Cassazione, Sezione I penale

Sentenza n. 29165 ud. 18/05/2017 – deposito del 12/06/2017

Sentenza di condanna in primo grado – Appello del Pubblico Ministero – Riqualificazione giuridica del fatto contra reum- Rivalutazione delle prove dichiarative ritenute decisive – Obbligo di rinnovazione dibattimentale – Sussistenza.

La Prima Sezione della Corte di cassazione ha affermato che l’obbligo del giudice di appello di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa, di cui procede a rivalutazione ai fini della riforma contra reum della decisione, sussiste non solo nel caso di ribaltamento di una precedente sentenza di assoluzione, ma anche nel caso di riqualificazione giuridica dell’ipotesi originaria di reato, a seguito di impugnazione del Pubblico Ministero di una sentenza di condanna.

La motivazione

Secondo la giurisprudenza consolidata nella Corte di legittimità, il Giudice di appello – in caso di pronuncia conforme a quella appellata – si può anche limitare a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto, sia nelle parti oggetto di doglianza processuale. In tale ipotesi, il controllo sulla pronuncia emessa in appello riguarderà la verifica della congruità e della logicità delle risposte fornite alle censure esposte con l’atto di gravame.

Nel caso invece in cui in appello il Collegio affermi una responsabilità penale che, viceversa, era stata negata in primo grado, l’obbligo motivazionale del giudicante si fa più rigoroso, dovendo egli delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (v. sul punto S.U. sentenza n. 33748 del 12.07.2005, Mannino).

Fatta questa premessa, occorre inoltre considerare il problema della valutazione di una prova dichiarativa da parte del Giudice d’appello, ritenuta decisiva per la decisione e che, tuttavia, non è stata rinnovata, con conseguente violazione dei principi espressi dalla Corte Edu con riferimento all’interpretazione dell’art. 6, par. 3, lett. d)  CEDU.

L’orientamento ermeneutico assunto da ultimo sul punto e ribadito dalla stessa Corte a Sezioni Unite, afferma che “è affetta da vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per mancato rispetto del canone di giudizio dell’ ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’ di cui all’art. 533 comma 1 c.p.p., la sentenza di appello che, su impugnazione del Pubblico Ministero, affermi la responsabilità dell’imputato in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell’art. 603 comma 3 c.p.p.” (S.U. sentenza n. 27620 del 28.04.2016, Dasgupta).

La questione giuridica cui è chiamata tuttavia la Corte a dare risposta nel caso di specie, attiene alla possibilità di esportare i principi appena richiamati all’ipotesi in cui la riforma della sentenza di primo grado discenda da una riqualificazione dell’ipotesi delittuosa, pur confermandosi il giudizio di colpevolezza dell’imputato già espresso in primo grado.

La Corte, nella sentenza qui annotata, fornisce risposta affermativa a tale quesito, perlomeno nell’ipotesi in cui non si tratti di mera diversa qualificazione del medesimo fatto, bensì di riconduzione della fattispecie concreta ad una differente fattispecie astratta, caratterizzata dal diverso atteggiarsi di uno o più elementi strutturali, siano essi oggettivi o soggettivi, incidendo in modo rilevante tale ricostruzione sull’apparato giustificativo della decisione.

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Cass_I_sentenza_29165_del_2017

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.