Verso la riserva del codice in materia penale: prosegue l’attuazione della riforma Orlando

Approvati, lo scorso 8 febbraio 2018, da Palazzo Chigi i decreti attuativi della riforma del codice penale e di procedura proposta dal Ministro Orlando. Oltre all’ampliamento dell’istituto della procedibilità a querela di parte, importanti novità vengono introdotte anche in materia di tutela della privacy e di attuazione del principio  della riserva del codice in materia penale.

Procedibilità a querela di parte

Secondo quanto previsto nel decreto legislativo approvato dal Consiglio, la procedibilità a querela di parte viene estesa fino a ricomprendervi anche i reati contro la persona e contro il patrimonio “che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo”, ciò al fine di favorire meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile.
Più nello specifico, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a 4 anni, ad eccezione del delitto di violenza privata, nonché dei reati contro il patrimonio previsti dal codice penale. Viene, in ogni caso, fatta salva la procedibilità d’ufficio se la persona offesa sia minore o incapace per infermità, oppure se vi siano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’art. 339 c.p. o, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.
Ai fini dell’approvazione definitiva, si attende il secondo esame ad opera delle Commissioni parlamentari competenti.

Riserva del codice in materia penale

Approvato in via definitiva, invece, il decreto che avvia l’attuazione del principio del principio della riserva del codice in materia penale.
Il fine perseguito è quello di frenare la proliferazione della legislazione penale, rimettendo al centro del sistema il codice penale, in modo da assicurare a tutti i consociati una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni, mediante l’inserimento nel codice penale delle fattispecie criminose previste dalle disposizioni di legge in vigore che si occupano della tutela della vita e della protezione della comunità civile.

Tutela della privacy nel procedimento penale

Approvati, inoltre, in esame preliminare alcuni decreti legislativi che introducono le necessarie misure volte  all’adeguamento della normativa nazionale a direttive o regolamenti europei in materia di tutela della privacy, quali:

  • decreto di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 relativamente “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
  • decreto di attuazione della direttiva (UE) 2016/681 relativa all’utilizzo dei dati del codice di prenotazione ai fini di pubblica sicurezza e penali (prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi) e sulla disciplina dell’obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate;
  • decreto in attuazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate, c.d. segreti commerciali, con l’introduzione di “misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di tali informazioni”.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.