Riserva del codice penale: dal 6 aprile in vigore nuove modifiche al codice penale

Dal 6 aprile 2018 è entrato ufficialmente in vigore il D.Lgs. 21/2018 e con esso l’introduzione di nuove fattispecie di reato nel codice penale che andranno ad abrogare alcune leggi speciali, in virtù del principio di riserva del codice penale consacrato nel neo articolo 3 bis c.p.:

“Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”.

Nonostante si tratti di disposizione inserita nel codice penale e non nella Costituzione, e quindi di rango ordinario e non costituzionale, essa viene collocata nella parte generale del codice penale, elevandosi a principio generale di cui il futuro legislatore dovrà necessariamente tenere conto, spiegando le ragioni del suo eventuale mancato rispetto. Si è, in sostanza, costruita in tal modo una norma di indirizzo, di sicuro rilievo, in grado di incidere sulla produzione legislativa futura in materia penale.

Nel rispetto della riserva espressa di codice, il decreto ha quindi introdotto nel codice penale nuove fattispecie di reato, invero già previste da disposizioni di leggi speciali, che per l’effetto vengono abrogate. Conseguentemente le abrogazioni non saranno delle abolitio criminis, ma delle semplici abrogatio legis, con conseguente applicabilità dell’art. 2 comma 4 c.p.

 

 I nuovi reati inseriti nel codice penale

 articolo 289 ter – Sequestro di persona a scopo di coazione

“Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu’ governi, una persona fisica o giuridica o una collettivita’ di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni”.

articolo 570 bis – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio

“Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

articolo 586 bis – Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti

“Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze”.

art. 593 bis – Interruzione colposa di gravidanza

“Chiunque cagiona a una donna per colpa l’interruzione della gravidanza e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni” mentre chiunque “cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e’ punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà”.

articolo 593 ter – Interruzione di gravidanza non consensuale

“Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e’ punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno”. La stessa pena, inoltre “si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna”, mentre è diminuita della metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto.

articolo 604 bis – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

ARTICOLO 452 QUATERDIECES – Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti

“Chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la reclusione da tre ad otto anni ”

ARTICOLO 493 TER – Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.

“Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all´acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all´acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi”.

Ulteriori modiche al codice penale:

Articolo 61 bis c.p. – “Circostanza aggravante del reato transnazionale”;

Articolo 69 bis c.p. – “Cause di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze”;

Articolo 183 quater c.p. –  “Esecuzione della confisca in casi particolari”;

Articolo 240-bis c.p. – “Confisca in casi particolari”;

Articolo 416.1 c.p. – “Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose”.

 

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.