Lo scambio elettorale politico-mafioso, art. 416-ter c.p. Genesi, riforma e orientamenti giurisprudenziali

scambio elettorale politico-mafioso

L’art. 416-ter c.p., rubr. Scambio elettorale politico-mafioso, è stato introdotto ab origine dal D.L. n. 306/1992 (conv. in l. n. 356/92).

La formulazione originaria della norma così recitava :

«La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro».

La disposizione incriminatrice così introdotta aveva mostrato sin da subito gravi lacune ed equivocità strutturali, rendendo di fatto la norma di difficile applicazione e, conseguentemente, inidonea a reprimere il fenomeno della contiguità politico-mafiosa.

In particolare, l’espressione “erogazione” di denaro aveva dato adito a diverse interpretazioni dottrinali proprio in ragione della sua indubbia equivocità; si discuteva se per essa dovesse intendersi, al fine dell’integrazione del reato, soltanto la dazione o anche la mera promessa di denaro.

Un primo e minoritario orientamento dottrinario ha sostenuto che con tale dicitura fosse evidente che la dazione di denaro dovesse essere effettiva, a fronte invece di voti in cambio soltanto promessi ; a riscontro, si evidenziava come nella formulazione dell’ art. 416-ter c.p. non veniva riprodotta la formulazione utilizzata dall’art. 96 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ( T.U. delle Leggi Elettorali ) per descrivere la condotta incriminata.

Tale orientamento risultava tuttavia poco condivisibile, essendo possibile ribaltare tale soluzione ermeneutica attraverso un’attenta osservazione delle forme verbali riprodotte dall’articolo appena citato. Secondo altro e maggioritario orientamento infatti, i verbi “offrire, promettere, somministrare” dell’art. 96 d.P.R 361 / 1957, nonostante abbiano tutti come oggetto il “denaro”, rinviano ad aree semantiche differenti. I primi due, infatti, fanno riferimento ad un versamento futuro, il terzo, invece, ad un pagamento già eseguito.

Sembrerebbe – alla luce di tali condivisibili affermazioni – sensato arrivare alla soluzione per cui il legislatore abbia consapevolmente utilizzato l’espressione “erogare” con l’intento di ricomprendere le dazioni non effettive di denaro. Diversamente, se l’intento fosse stato quello di ancorare la consumazione del reato ad una dazione materiale del denaro, avrebbe infatti scelto il termine “somministrare”. Una visione difforme da quest’ultima equivarrebbe a giudicare come scarsamente ponderate le scelte terminologiche del legislatore.

Alle stesse conclusioni giungevano anche i Giudici della Legittimità. Si veda ad es. Cass. pen. sez. I, 21 agosto 2012 (ud. 2 marzo 2012), Battaglia, la quale giungeva così a esprimere tale principio di diritto: “Il reato di scambio elettorale politico-mafioso si perfeziona al momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta dell’uomo politico, la sua disponibilità di venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell’impegno assunto in cambio dell’appoggio elettorale”.

A distanza di più di due decenni dall’introduzione della norma, il Parlamento, conscio delle difficoltà interpretative connesse alla sua originaria formulazione, ha con L. 17.4.2014, n. 62 provveduto a sostituire il contenuto dell’art. 416-ter:

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

Rispetto al testo previgente, l’attuale formulazione della norma in esame si caratterizza per molteplici profili strutturali di novità, così riassumibili:

  1. risulta ampliato l’oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, potendo questo consistere non solo nel denaro, ma anche in “altra utilità”;
  2. quale oggetto del patto, il legislatore ha inserito l’esplicito riferimento alle “modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis”, che devono connotare la promessa di procacciamento di voti;
  3. è stato introdotto un secondo comma in cui si prevede la punibilità anche del soggetto promittente, con conseguente trasformazione del reato da plurisoggettivo improprio a plurisoggettivo proprio;
  4. il reato in parola è un reato comune, potendo essere commesso da chiunque prospetti una promessa di appoggio elettorale caratterizzato dall’impiego del metodo mafioso. Il patto, in sostanza, cessa di avere come soggetto necessario l’organizzazione mafiosa, potendo essere stipulato anche da un associato che agisca però uti singulus o , addirittura, da un extraneus al sodalizio.

Nonostante il nuovo art. 416-ter abbia indubbiamente rappresentato un passo avanti rispetto al passato, non mancano perplessità con riferimento ad alcune scelte legislative.

Due  i profili maggiormente problematici:

  1. la scelta del legislatore di estendere il novero dei soggetti attivi , ricomprendendovi non solo i membri della organizzazione mafiosa che agiscano in nome e per conto di essa, ma anche gli appartenenti ad una consorteria che operino uti singuli ovvero gli extranei che vantino l’impiego del famigerato metodo mafioso;
  2. la scelta di esplicitare il metodo mafioso come contenuto tipico della promessa di voti.

1. In ordine al primo profilo, desta perplessità la scelta del legislatore di non limitare il soggetto del promittente ai soli membri della organizzazione mafiosa che agiscano quali rappresentanti di essa. Se da un lato è da encomiare lo sforzo del legislatore nell’avere voluto rendere una norma applicabile ad un più ampio numero di casi, dall’altro è difficile ipotizzare una situazione in cui l’extraneus possa seriamente vantare l’utilizzo del metodo intimidatorio, al pari di una associazione mafiosa strutturata e ben consolidata sul territorio. Se pure il ricorso alla violenza e alla minaccia venisse promesso, la messa in pericolo dei beni giuridici tutelati dalla norma (nella specie, ordine pubblico e ordine democratico)  sarebbe evidentemente di minore entità rispetto al pericolo creato dall’attivazione di una intera consorteria di stampo mafioso.

Si veda inoltre il 3° comma dell’art. 416-bis che, nel definire il metodo mafioso, afferma che lo stesso si concreta nell’utilizzo di una “forza di intimidazione” che sia “derivante dal vincolo associativo”. Da esso si evince come a qualificare il c.d. metodo mafioso non siano tanto i singoli atti di violenza o minaccia, quanto piuttosto la circostanza che essi vengano posti in essere da una associazione dotata di una adeguata struttura ed organizzazione.

Tuttavia, è noto ai più come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione siano intervenute sul punto in questione, affermando che l’aggravante mafiosa di cui all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152  possa applicarsi anche ai soggetti che non appartengano ad una associazione mafiosa: anzi, sarebbero proprio loro i veri destinatari della norma. Sulla base di una tale impostazione, può quindi affermarsi che non sussistano ostacoli all’applicazione dell’art. 416-ter a tutti quei soggetti promittenti che operano al di fuori di un contesto associativo di tipo mafioso.

2. In ordine al secondo profilo critico, ovvero alla scelta di elevare il metodo mafioso a contenuto tipico della promessa di voti, se ne è evidenziata la sovrabbondanza, la superfluità. Si tratterebbe inoltre di un elemento che rischia di compromettere l’effettività della norma, se interpretato in modo strettamente letterale.

A pochi mesi dalla novella legislativa, con la sentenza Antinoro (Corte di Cassazione, VI sez., 3 giugno 2014, n. 36382), i giudici di legittimità sono entrati nel merito della riforma, offrendo un approccio ermeneutico molto rigido con riferimento al controverso tema dell’oggetto della promessa, affermando come la “promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis” costituisce preciso oggetto del patto elettorale politico-mafioso. Pertanto, ai fini della configurabilità dell’art. 416-ter, non basta la prova dello scambio di promesse, occorrendo al contrario dimostrare che le parti abbiano convenuto le modalità mafiose con le quali il procacciamento dei voti dovrebbe (o potrebbe) attuarsi (trattasi infatti di un reato di pericolo, non di evento).

Tale opzione interpretativa si ripercuote però sull’elemento soggettivo del reato, dovendo il promissario rappresentarsi e volere non soltanto lo scambio di promesse, bensì anche il metodo con il quale i voti a lui promessi potrebbero essere ottenuti dal promittente.

La dottrina più attenta, critica di un tale approccio, ha tuttavia sin da subito affermato come una tale opzione ermeneutica, chiedendo la prova di un elemento tanto superfluo quanto difficile da dimostrare, finisce per rendere il reato di cui all’art. 416-ter di applicazione ancor più difficile di quanto lo fosse sotto la vigenza del vecchio testo.

A distanza di poco più di un anno dalla menzionata sentenza Antinoro, la Corte di Cassazione (Cass., VI Sez., 16 ottobre 2015, n. 41801) è pervenuta ad una rimeditazione critica dell’approccio ermeneutico proposto in quella sentenza, accogliendo le critiche evidenziata dalla dottrina.

I giudici di legittimità giungono ad affermare infatti che, ai fini della prova del patto, non è necessaria una esplicita pattuizione del metodo, potendo anche il “non detto” caricarsi di significato (c.d. accordo tacito). E ciò, a maggior ragione, in un contesto mafioso, dove il linguaggio è marcatamente allusivo e omissivo. Spetta al giudice valutare se, dal complesso delle circostanze del caso concreto (c.d. indici fattuali), sia possibile ritenere conclusa anche quella parte del patto politico-mafioso.

Quanto all’elemento soggettivo del dolo del promissario, il ragionamento della Corte prende le mosse dalla possibile diversità dei soggetti promittenti. Come sopra esplicitato infatti, il soggetto del promittente può essere sia un intraneus il quale, con la sua parola, impegni l’intera associazione criminale di appartenenza, facendosi vero e proprio rappresentante della stessa; sia un membro della cosca che agisca uti singulus, senza avere, quindi, il sostegno della consorteria mafiosa; sia, infine, un extraneus che, con la promessa di voti, garantisca anche l’utilizzo di un metodo intimidatorio e vessatorio equiparabile a quello di una associazione mafiosa.

Si tratta, con tutta evidenza, di situazioni fra loro dissimili: la consapevolezza del promissario va allora essere graduata in base alla posizione del suo interlocutore. Così, se il promittente è un membro della cosca mafiosa che si presenti quale rappresentante della stessa, la parte dell’accordo relativa alle modalità di procacciamento dei voti può anche essere presunta: chi si rivolge ad una associazione mafiosa per ottenerne il sostegno elettorale conosce i metodi operativi della stessa; anzi, di solito, la scelta di quell’interlocutore è dovuta esclusivamente agli efficaci metodi di pressione posti in essere dalle cosche.

Diversamente, quando il promissario non sia portavoce e rappresentante di una cosca mafiosa, occorrerà una dimostrazione rigorosa della pattuizione relativa al metodo mafioso di procacciamento del voto.

A seguito della novella legislativa del 17 aprile 2014, si è posta anche la questione relativa ai profili di diritto intertemporale.

Come abbiamo sopra evidenziato, il legislatore della riforma ha operato una riscrittura dell’intera fattispecie, introducendovi molteplici novità strutturali. È comprensibile, quindi, che una norma così riformata abbia dato adito ad approcci interpretativi più stringenti che hanno concluso per la sussistenza di un fenomeno di abolitio criminis, con conseguente introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice (e conseguente applicazione dell’art. 2 co. 2 c.p. ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma).

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha sempre risolto la questione di diritto intertemporale ai sensi dell’art. 2, 4° comma, c.p., ritenendo – sulla base del c.d. criterio strutturale o di continenza – esistente una continuità normativa tra la precedente versione dell’art. 416-ter e quella novellata dalla riforma. La nuova formulazione dell’art. 416-ter andrebbe inoltre considerata norma più favorevole rispetto alla precedente, dovendosi ad oggi ritenere penalmente irrilevanti quelle condotte in cui il patto stipulato non abbia avuto ad oggetto l’impiego di modalità intimidatorie da parte del promittente.

La riforma ha avuto anche il merito di provare a chiarire i rapporti tra l’art. 416-ter e quelle del concorso esterno e delle c.d. corruzioni elettorali.

Il nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso sembrerebbe porsi in un rapporto di consunzione con quelli significativamente meno gravi di corruzione e coercizione elettorale previsti, rispettivamente, negli artt. 96 e 97, t.u. 361/1957 per le elezioni politiche e artt. 86 e 87 d.p.r. 750/1960 per le elezioni amministrative, sicché essi possano considerarsi interamente assorbirti , laddove commessi, nel più grave reato di cui all’art. 416-ter.

Nondimeno, potrebbe anche ravvisarsi un concorso di reati tra le summenzionate fattispecie ed il 416 ter c.p., laddove si considerino i reati di corruzione e coercizione elettorale come degli autonomi reati-scopo del delitto di scambio elettorale politico-mafioso.

Quanto ai rapporti con il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, si può dire che la nuova formulazione dell’art. 416 ter c.p. descriva una condotta complementare ma diversa rispetto a quella punita a titolo di concorso esterno in base al combinato disposto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.

Lo scambio elettorale politico-mafioso parrebbe infatti porsi in un rapporto di sussidiarietà con il concorso esterno, rappresentando una forma di aggressione al medesimo bene giuridico derivante dalla collusione politica-mafia di intensità e disvalore minori: il nuovo art. 416 ter c.p. si limita a punire la condotta precedente alla stipulazione del patto, a prescindere dalla verifica di qualsiasi efficacia eziologica dello stesso, o dell’accertamento di atti concreti compiuti a vantaggio del clan.

Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono infatti configurabile la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa in caso di accordi elettorali, qualora lo scambio elettorale sia costituito dal procacciamento di voti da un lato, e la promessa di futuri vantaggi per l’associazione  dall’altro. In tale ipotesi sarà tuttavia necessario accertare, nel comportamento del politico successivo all’elezione, un inizio di adempimento delle promesse effettuate in fase pre-elettorale, senza il quale non sarà possibile ritenere la condotta penalmente rilevante poiché mancante, sul piano oggettivo, dei presupposti materiali perché si configuri un effettivo contributo causale all’associazione mafiosa.

Ricordiamo infatti che, dopo la sentenza Mannino delle S.U. 2005, costituisce un assunto pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, ai fini della rilevanza penale a titolo di concorso esterno di una condotta di contiguità mafiosa da parte di un politico, è indispensabile procedere alla dimostrazione, con un giudizio controfattuale ex post, dell’effettivo rafforzamento che essa ha prodotto per l’intera consorteria mafiosa.

 

 

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.