Sentenze di proscioglimento: formule terminative ex artt. 529 e 530 c.p.p.

Le sentenze di proscioglimento si dividono in:

  • sentenze di non doversi procedere, che si limitano a statuire su aspetti processuali, senza che avvenga un accertamento del fatto storico;
  • sentenze di assoluzione, che contengono l’accertamento del fatto, operato dal giudice mediante le prove, e sono dunque idonee a fondare l’efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari.

Quando il giudice pronuncia una sentenza di proscioglimento, egli deve precisarne la causa, la c.d. formula terminativa, che costituisce una sorta di riassunto della motivazione della decisione. Le formule terminative sono previste dalla legge in modo tassativo negli artt. 529-530 c.p.p.

Sentenze di non doversi procedere

a) Sentenza di non doversi procedere perchè l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (es. mancanza di una condizione di procedibilità);

b) Sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato (es. morte del reo; remissione della querela; prescrizione; etc.);

Il codice tiene conto dell’interesse dell’imputato ad ottenere l’assoluzione nel merito, rispetto ad un proscioglimento con sentenza di non doversi procedere. Tale interesse va tuttavia bilanciato con le esigenze di economia processuale, che impongono di non proseguire oltre col processo in presenza di cause di improcedibilità. Per tale ragione, l’assoluzione nel merito, in luogo della sentenza di non doversi procedere, rimane – per legge (v art. 129 c.p.p.) – subordinata ad una situazione in cui l’innocenza dell’imputato sia evidente e risulti dagli atti. Non è consentito, infatti, al giudice di disporre l’assunzione di ulteriori mezzi di prova a tal fine.

Sentenze di assoluzione

Nell’enunciare le formule terminative delle sentenze di assoluzione, il codice segue una vera e propria gerarchia, partendo da quelle più favorevoli all’imputato per terminare con quelle meno favorevoli, utilizzando come parametro il pregiudizio morale che può derivare nell’affermare che, pur non sussistendo responsabilità dal punto di vista penale, il fatto è stato comunque commesso dall’imputato.

a) Assoluzione perchè il fatto non sussiste (quando il fatto storico addebitato all’imputato non rientra tra le fattispecie incriminatrici previste dalla legge, dal punto di vista degli elementi oggettivi; quindi per assenza della condotta, del nesso di causa o dell’evento);

b) Assoluzione perchè l’imputato non ha commesso il fatto (quando il reato è stato commesso da un’altra persona);

c) Assoluzione perchè il fatto non costituisce reato (il fatto storico esiste e ricalca una fattispecie di reato, ma tuttavia non costituisce un illecito penale, perchè manca l’elemento soggettivo, o un presupposto della condotta o dell’evento, ovvero in presenza di una causa di giustificazione);

d) Assoluzione perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato (c.d. assoluzione di diritto: il fatto commesso è estraneo a qualsiasi norma penale, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo; si noti tuttavia che tale formula viene utilizzata anche in caso di abrogazione di una legge penale, che pertanto smette di produrre i suoi effetti);

e) Assoluzione perchè il fatto è stato commesso da una persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione (quando il fatto è stato commesso ed è penalmente illecito, tuttavia non è punibile in concreto, o perchè l’imputato non è imputabile o perchè ricorra una causa di non punibilità).

Assoluzione ex art. 530, comma 2

Il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione, oltre che nel caso in cui manchi la prova della reità dell’imputato, anche nel caso in cui tale prova sia insufficiente o contraddittoria. L’accusa ha infatti l’obbligo di eliminare ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità penale dell’imputato (cfr. art. 533 c.p.p.).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.