Sezioni Unite: il difetto di specificità estrinseca dei motivi di appello

Sezioni Unite, sentenza 8825/2017  (ud. 27/10/2016; dep. 22/02/2017): “L’appello (al pari del ricorso per Cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata“.

Le Sezioni Unite, nella sentenza qui annotate, sono state chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione di diritto controversa:

Se, e a quali condizioni e limiti, il difetto di specificità dei motivi di appello comporti l’inammissibilità dell’impugnazione“.

Si tratta di un problema di rilevanza tutt’altro che meramente teorica, concernendo l’ampiezza del “filtro” costituito dalla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, previsto dall’art. 591, comma 2, c.p.p.; declaratoria che il Giudice deve emettere, tra l’altro, qualora l’atto impugnatorio difetti di uno dei requisiti individuati dall’art. 581 dello stesso codice (art. 591, comma 1, lettera c, c.p.p.). Si noti, inoltre, come l’inammissibilità dell’impugnazione per il difetto di specificità dei motivi, come ogni altro vizio “genetico”, precluda non solo l’esame del merito, ma anche l’eventuale rilevazione, ex art. 129 c.p.p., di eventuali cause di non punibilità, come la prescrizione del reato, anche se intervenuta prima della sentenza impugnata, e tuttavia non rilevata né eccepita in quella sede, e neppure dedotta con i motivi di ricorso.

Il contenuto tipico della impugnazione viene rigorosamente definito dal codice di rito che, nel riconoscere alla parte le più ampie possibilità di iniziativa contro le decisioni ritenute erronee, ha inteso al tempo stesso evitare ogni uso strumentale e meramente dilatorio dei rimedi previsti. L‘art. 581 c.p.p. prevede espressamente, per l’enunciazione dei “motivi” di impugnazione, il requisito della “specificità“, riferita alle «ragioni di diritto» e agli «elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». E la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità.

Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, meno restrittivo, il requisito della specificità dei motivi di appello andrebbe valutato in termini meno stringenti e comunque diversi rispetto al corrispondente scrutinio dei motivi di ricorso per Cassazione, e ciò sulla base del principio del favor impugnationis, nonché della diversa struttura del giudizio di appello rispetto a quello di legittimità, con particolare riferimento alla differente funzione rispettivamente svolta, dai motivi di ricorso, nell’individuazione dei poteri cognitivi e decisori del Giudice dell’impugnazione. Le sentenze che sono espressione di tale indirizzo non negano la necessità di valutare con rigore la c.d. “genericità intrinseca” dei motivi, ritenendo inammissibili gli appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex plurimis, Sez. VI, n. 3721 del 2016 e Sez. I, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l’entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. VI, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094). Il segnalato contrasto ha, piuttosto, per oggetto la sola c.d. “genericità estrinseca” dei motivi di appello, ovvero la mancanza di correlazione fra questi e le ragioni di fatto o di diritto su cui si basa la sentenza impugnata.

Secondo opposto orientamento invece, va affermata la sostanziale omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per Cassazione. Si tratta anche in questo caso di un orientamento cui la giurisprudenza di legittimità è giunta attraverso percorsi argomentativi non sempre omogenei. Una prima ragione è stata individuata nella natura del giudizio di appello, che non costituisce un “nuovo giudizio”, ma «uno strumento di controllo o, rectius, di censura, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata». In alcuni casi, peraltro, il requisito della specificità estrinseca è delineato in termini di particolare rigore, nel senso che sono stati ritenuti generici i motivi non attinenti alla effettiva ratio decidendi della decisione appellata, e quelli che «non impingono le strutture portanti del costrutto argomentativo della decisione appellata nella prospettiva, prescritta dal rito, della confutazione dialettica delle ragioni specifiche effettivamente poste dal Giudice a quo a fondamento della decisione impugnata» (Sez. I, n. 26336 del 09/06/2011, Borra). In altri casi, ci si è imitati ad evidenziare la necessità di valutare «con minor rigore» la specificità dei motivi di appello, rispetto a quelli di ricorso per Cassazione, pur contestualmente precisando che tale differente valutazione «non può comportare la sostanziale elisione» del requisito di cui all’art. 581, lettera c), c.p.p. (ex plurimis, Sez. VI, n. 2345 del 18/12/2015, dep. 2016, Carpiceci; Sez. VII, n. 17461 del 03/07/2015, dep. 2016, Pantano; Sez. V, n. 39210 del 29/05/2015, Jovanovic, Rv. 264686).

Le Sezioni Unite scelgono di condividere il secondo dei due orientamenti sopra descritti, in quanto ritenuto più coerente con il dato normativo, che assimila sostanzialmente l’appello e il ricorso per Cassazione. Il principio di specificità dell’appello, enunciato dal richiamato art. 581, comma 1, lettera c), c.p.p., non opera infatti alcuna distinzione fra appello e ricorso per Cassazione, così come il principio devolutivo fissato dall‘art. 597, comma 1.

A tale conclusione non si può opporre il principio del favor impugnationis, non potendo, la necessità di valutare con minore rigore la specificità dei motivi di appello rispetto a quelli di ricorso per Cassazione, comportare la sostanziale elisione di tale requisito, con la sua riduzione alla sola specificità intrinseca.

L’impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l’oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l’appello è un’impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al Giudice d’appello con i motivi d’impugnazione, che servono sia a circoscrivere l’ambito dei poteri del Giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost.

L’affermazione della necessaria esplicita correlazione dei motivi di appello con la sentenza impugnata si pone, peraltro, in coerenza con l’attuale indirizzo di riforma legislativa, rappresentato dal D.d.L. recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, approvato lo scorso 15 marzo 2017 dal Senato e tornato alla Camera dei Deputati per la fase della terza lettura. Tale intervento modificativo, da un lato, si prevede la costruzione di un modello legale di motivazione in fatto della decisione di merito, che si accorda con l’onere di specificità dei motivi di impugnazione; dall’altro, si interviene sui requisiti formali di ammissibilità dell’impugnazione, che vengono resi coerenti con tale modello. In particolare, l’art. 18 del D.d.L. reca una modifica radicale dell’art. 546, comma 1, lettera e), c.p.p., disponendo che la sentenza debba contenere «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con la indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con la enunciazione delle ragioni per le quali il Giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono alla imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’articolo 533, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali». In sostanza, si riconosce e si rafforza il necessario parallelismo che sussiste fra motivazione della sentenza e motivo di impugnazione, richiedendo, per entrambi, un pari rigore logico-argomentativo. E, in tale ottica, l’art. 21, comma 2, del D.d.L. interviene sull’art. 581 c.p.p., anzitutto prevedendo in via generale che, a pena di inammissibilità, l’enunciazione dei vari requisiti sia “specifica” (laddove invece l’attuale testo dell’art. 581 richiede la specificità per i soli motivi, non anche per i capi o punti della decisione censurati, né per le richieste).

Affermata dunque la necessità della specificità, anche estrinseca, dei motivi di appello resta da delinearne l’effettiva portata. Deve escludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell’appello. Il giudizio di appello ha, infatti, per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo Giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo.

In secondo luogo, va rimarcato che il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., non può ricomprendere – a differenza di quanto avviene per il ricorso per Cassazione (art. 606, comma 3, c.p.p.) o per l’appello civile – la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. La manifesta infondatezza non è infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell’impugnazione

La Corte conclude, pertanto, enunciando il seguente principio di diritto: “L’appello (al pari del ricorso per Cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata“.

Fonti:

  • http://www.italgiure.giustizia.it

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.