Cassazione: il reato di gestione di rifiuti non autorizzata si applica anche ai responsabili delle associazioni non lucrative

Cassazione sez.  III, Sentenza n. 20237 ud. 16/03/2017 – deposito del 28/04/2017

GESTIONE DEI RIFIUTI – REATO DI CUI ALL’ART. 256, COMMA 2, D.LGS. N. 152 DEL 2006 A CARICO DEL RAPPRESENTANTE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI TIRO A VOLO – SUSSISTENZA – RAGIONI.

La Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che sussiste il reato “attività di gestione di rifiuti non autorizzata” di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006 (c.d. T.u. sull’ambiente) a carico del rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica (nella specie di tiro a volo) per l’abbandono di rifiuti derivanti da tale attività, rientrando anche tali associazioni senza scopo di lucro nella nozione di enti ai quali fa riferimento la disposizione citata.

L’art. 257, comma 2, D.lgs. 152/2006 sanziona infatti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acqua superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischi, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti.

La stessa norma sanziona, inoltre, la mancata comunicazione di cui all’art. 242, da effettuarsi nel momento in cui si verifica un evento potenzialmente idoneo a contaminare il sito. In particolare, colui che è responsabile della contaminazione predetta, ha l’obbligo di mettere in opera, entro ventiquattro ore, le misure necessarie ai fini di prevenzione e darne immediata comunicazione agli organi (comunali, provinciali e regionali) preposti alla tutela ambientale in cui si prospetta l’evento lesivo. Tale comunicazione non costituisce un mero adempimento burocratico, avendo la funzione di consentire ai predetti organi di prendere cognizione della situazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese. Tant’è che la segnalazione è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione.

Le condotte incriminate dall’art. 257, comma 1, sono tra loro distinte, riguardando – la prima – l’omessa bonifica del suolo inquinato, mentre – la seconda –la mancata comunicazione dell’evento inquinante alle autorità competenti a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione dell’area inquinata.

Quanto al soggetto attivo, la norma punisce qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’ambito di un’attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell’attività medesima, così dovendosi intendere la disposizione in commento laddove fa riferimento al titolare di impresa o responsabile di ente.  Mentre, qualora l’autore dell’abbondono non possieda tale qualità, sia quindi un privato cittadino, la sanzione sarà meramente amministrativa.

La ratio di tale distinguo soggettivo è evidentemente fondata su una presunzione di minore incidenza sull’ambiente dell’abbondano posto in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestioni di enti.

La genericità del riferimento ad attività imprenditoriali o enti, fa concludere che la norma sia rivolta ad ogni impresa o ente giuridico, con personalità giuridica o operante di fatto, ivi compresi anche quelli associativi con finalità non lucrative, quali – appunto – le associazioni, la cui caratteristica di organizzazione stabile di più persone per lo svolgimento di un’attività comune consente di superare quella presunzione di minore incidenza sull’ambiente dell’abbandono di rifiuti sulla quale si fonda la ratio del diverso trattamento riservato dalla legge al privato cittadino.

Leggi il testo integrale della sentenza annotata: 20237_04_2017_Cass_III

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.