Cassazione: ai fini dell’affidamento in prova il limite di pena per la sospensione dell’esecuzione è di quattro anni

Cassazione  Sez.  I, sentenza n. 51864 ud. 31/05/2016 – deposito del 05/12/2016 : PENE DETENTIVE – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE – RICHIESTA CORRELATA AD UNA ISTANZA DI AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE EX ART. 47, COMMA 3 BIS, ORD. PEN. – LIMITI EDITTALI

In tema di esecuzione di pene brevi, la Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, in considerazione del richiamo operato dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. all’art. 47 ord. pen., ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione, correlata ad una istanza di affidamento in prova ai sensi dell’art. 47, comma 3 bis, ord. pen., il limite edittale non è quello di tre anni, ma di una pena da espiare, anche residua, non superiore a quattro anni.

Il richiamo dell’art. 656, comma 5, c.p.p. all’art. 47 ord. penit. nella sua interezza, consente, infatti, di interpretare la prima norma avvalendosi del criterio sistematico e di quello evolutivo, pur in mancanza del dato formale di una sua esplicita modifica che, tendendo conto del recente inserimento del comma 3 bis nell’art. 47 ord. penit., introduca il richiamo specifico dell’ipotesi prevista da tale nuovo comma nel testo letterale della disposizione del codice di rito.

Scarica il testo integrale della sentenza annotata: 51864_04_2016_Cass_I

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.