Spazio minimo individuale in cella: va detratta la superficie occupata dal letto

Cass. sez. I, sentenza 9 settembre 2016 (deposito del 13 dicembre 2016), n. 52819 – Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinchè lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili.


Per spazio vitale minimo in cella collettiva, deve intendersi quello in cui i soggetti reclusi esercitano la propria libertà di movimento.

Tale libertà, con ogni evidenza, non può essere esercitata ne in quella parte di cella occupata dagli arredi fissi ingombranti (armadietti, mensole, etc.) e dal bagno, ne in quella occupata dal letto (generalmente a castello).

La circostanza che nel luogo di detenzione venga garantita la permanenza al di fuori della cella, non riguarda affatto l’individuazione dello spazio minimo individuale, che deve assicurare la  libertà di movimento all’interno di quella; concernendo, piuttosto, un elemento di possibile riequilibrio laddove lo spazio suddetto sia inferiore a quello limite di tre metri quadrati (cfr. sentenza Corte CEDU Mursic).

La violazione dello spazio minimo costituisce, infatti, una forte presunzione di trattamento degradante, compensabile con la brevità della permanenza in tale condizione, l’esistenza di sufficiente libertà di circolazione fuori dalla cella, l’esistenza di adeguata offerta di attività esterne alla cella, le buone condizioni complessive dell’istituto e l’assenza di altri aspetti negativi del trattamento in rapporto a condizioni igieniche e servizi forniti.

Consegue il seguente principio di diritto:

Per spazio minimo individuale in cella collettiva va intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento, il che comporta la necessità di detrarre dalla complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi ma anche quello occupato dal letto”.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.