Tossicodipendenza e continuazione tra reati

La consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, ai sensi dell’art. 671 comma 1 c.p.p. per come modificato dall’art. 4 vicies D.L. n. 272/2005 (convertito nella l. 21 febbraio 2006, n. 49), rientra fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato.

Ne consegue che tale status può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso tra reati che siano collegati e dipendenti allo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione.

Ai fini dell’ applicabilità del regime di continuazione, non è infatti sufficiente che l’imputato abbia agito sotto effetto di sostanze stupefacenti o abbia commesso una pluralità di reati – per lo più contro il patrimonio – per acquistare la quantità di sostanza stupefacente a lui necessaria, rendendosi per contro necessario che i singoli reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, dovendo, poi, il giudice valutare se il condannato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, e se il suddetto stato aveva influito sulla commissione delle condotte delittuose (Sez. 1, 20 Maggio 2011, n. 20144).

Viene, così, negata la possibilità che la norma novellata crei una forma di automatismo interpretativo o introduca una condizione puramente soggettiva, la quale, inderogabilmente, porti al riconoscimento della operatività – rispetto al caso specifico – del combinato disposto dagli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., prescindendo dalla valutazione di altri elementi gnoseologici.

In particolare, si ritiene che il giudice sia chiamato a valutare se lo stato di tossicodipendenza abbia influito sulla commissione delle condotte criminose, dovendosi prendere in considerazione anche ulteriori specifici indicatori, quali:  a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi; b) le modalità della condotta; c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita; d) la tipologia dei reati, affinché gli stessi possano palesarsi come espressione ab externo dello stato di tossicodipendenza dell’autore; e) il bene protetto; f) l’omogeneità delle violazioni; g) le causali; h) lo stato di tempo e di luogo; i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza (Sez. 2, 21 dicembre 2012, n. 49844).

Non costituisce, invece, elemento necessario ai fini in esame la omogeneità delle condotte criminose, vale a dire  la circostanza che i reati siano tutti della stessa indole. Appaiono, dunque, certamente armonizzabili – nel contesto della continuazione – anche reati che colpiscano beni giuridici tra loro differenti, purchè presentino attinenza al particolare status – dell’epoca – del condannato.

I principi che regolano l’istituto della continuazione, con particolare riguardo a quello secondo il quale l’unicità del disegno criminoso, in quanto postulante l’attuazione di un programma preventivamente ideato e voluto, non può confondersi con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato, non possono trovare applicazione anche ai soggetti per i quali è stato riconosciuto e provato lo status di tossicodipendente, dovendosi tener conto della volontà del legislatore espressa con la novella di cui alla l. 21.2.2006, n. 49 e della considerazione che quella del tossicodipendente che delinque per procurarsi stupefacente è esso stesso uno stile di vita (Sez.1, sentenza 20 luglio 2016, n. 31243).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.