Approvato il nuovo delitto di traffico d’organi da vivente

Il 23 novembre scorso, è stata definitivamente approvato dalla Camera la proposta di legge n. n. C-2937, recante «Modifiche al codice penale e alla legge 10 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi».

Votata all’unanimità in sede legislativa dalla commissione Giustizia della Camera, la Legge appena approvata trova la propria origine tanto nella recente Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi, sottoscritta dall’Italia nel marzo 2015, quanto nella Convenzione del Consiglio d’Europa di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina dell’ormai lontano 1997.

La legge di modifica si compone di quattro articoli e presenta le seguenti modifiche.

Prima fra tutte, l’introduzione nel codice penale l’art. 601-bis e con esso il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente, che al comma I punisce, con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000, «chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente».

Se, poi, soggetto attivo della condotta è un esercente una professione sanitaria, la condanna comporterà, altresì, l’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.

Presupposto per l’applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano trattati illecitamente, ovvero in violazione della disciplina del trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente attualmente in vigore.

Il comma II, punisce invece, con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro, «chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi» (c.d. turismo dei trapianti).

Viene modificato anche il reato di associazione per delinquere (416 c.p.), che sarà soggetto ad un aggravamento della pena quando l’associazione è finalizzata a commettere il reato di nuovo conio (art. 601-bis, c.p.), di traffico di organi provenienti da cadaveri (art. 22, commi 3 e 4, della L. n. 91 del 1999) e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente (art. 22-bis, comma 1, della L. n. 91 del 1999).

Il reato aggravato comporta l’applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell’attività di promozione, costituzione od organizzazione dell’associazione criminosa, oppure di semplice partecipazione.

Ai fini di coordinamento generale, viene elevata la pena detentiva prevista dal comma 1 dell’art. 22bis L. 91/99 (Mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente)  a 8 anni di reclusione (in luogo degli attuali 6), ed abrogato il comma 2, che attualmente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di colui che pubblicizza la richiesta d’offerta di organi al fine di conseguire un profitto.

Abrogato anche l’art. 7 della L. n. 458 del 1967, in materia di trapianto del rene tra persone viventi, che  punisce chiunque, a scopo di lucro, svolge opera di mediazione nella donazione di un rene, con la reclusione da 3 mesi a un anno e con la multa da 154 a 3.098 euro.

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Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.