Truffa online: configurabile l’aggravante della minorata difesa

Cass. sez.  II, sentenza n. 43705 depositata il 14/10/2016 – configurabile il reato di truffa aggravata ex artt. 61 n. 5 c.p. e 640, comma 2, n. 2 bis c.p. nell’ipotesi di compravendita on-line (c.d. aggravante della minorata difesa).


I fatti oggetto della pronuncia in commento traggono origine dall’ordinanza con cui il Tribunale di Brescia annullava, su impugnazione dell’indagato, l’ordinanza del G.i.p, con cui veniva applicata la custodia cautelare in carcere per i delitti di truffa aggravata dalla minorata difesa.

Secondo il convincimento del suddetto Tribunale, l’aggravante in parola – alla cui contestazione conseguiva la possibilità di applicare la misura impugnata – era da ritenersi insussistente nel caso di specie, posto che la sua configurabilità deve essere oggetto di una valutazione in concreto, caso per caso, e non già valutata come “modalità seriale” della condotta dell’agente.

Avverso la pronuncia di annullamento, proponeva ricorso per Cassazione il Pubblico ministero, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.

Secondo il ricorrente, giusto le oggettive e peculiari modalità delle vendite on-line ed il perfezionamento a distanza della relativa transazione, costituirebbero requisiti ulteriori degli artifizi e raggiri, idonei a rendere maggiormente insidiosa la contrattazione rispetto alle normali dinamiche, e a configurare, dunque, l’aggravante contestata.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, ritenendo fondato quanto censurato dal ricorrente.

 Di fatti, la configurabilità dell’aggravante della c.d. minorata difesa necessita che vi siano condizioni oggettive, conosciute dall’agente e di cui questi abbia volontariamente approfittato. Tali condizioni, secondo la norma, possono essere di “tempo, di luogo o di persona” e la loro valutazione deve essere – certamente – operata “in concreto” e “caso per caso“.

Escluso l’approfittamento da parte dell’agente di circostanze legate alla “persona” dell’acquirente o di circostanze “di tempo”, la Corte si interroga circa l’approfittamento da parte dell’agente delle circostanze di luogo” della condotta.

È noto come le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sull’individuazione del locus commissi delicti del reato p. e .p. dall’art. 615 ter c.p., abbiano affermato che il cyberspazio possa definirsi come un “non luogo“, in cui dati e informazioni vengono smaterializzati e delocalizzati. Proprio in ragione di tale smaterializzazione, il supremo Consesso individuava il luogo del commesso reato in quello in cui l’agente aveva effettuato l’intrusione indebita nel circuito internet, facendo appello ai criteri suppletivi ex art. 9 c.p.p.

Orbene, nella truffa relativa alla compravendita on-line, è individuabile un luogo fisico del commesso reato, coincidente con quello in cui si trova l’agente al momento in cui consegue il profitto ingiusto (sul punto, interessante Cass. sez. II, sentenza 14 novembre 2016, n. 48027, che in materia di truffa online, tratta del bonifico bancario come modalità di pagamento, propendendo per la incompetenza del giudice del luogo dell’accredito al beneficiario, dovendo applicarsi in tal caso i criteri supplettivi ex art. 9 c.p.p.).

Tale luogo di consumazione possiede una caratteristica peculiare, costituita dalla distanza che lo separa dal luogo in cui si trova l’acquirente.

Caratteristica conosciuta dall’agente e di cui egli approfittava, costituendo – anzi – l’elemento che permetteva all’autore della truffa di porsi in una posizione di vantaggio rispetto alla persona offesa, potendo egli dissimulare la propria identità, sottrarsi ad un preventivo controllo della merce da parte dell’acquirente, etc.

Sicché la rilevata distanza tra i luoghi prima individuati – cui spesso si aggiunge la sottoscrizione di clausole contrattuali che richiedono il pagamento anticipato del prezzo oggetto di compravendita – è condizione di luogo idonea a configurare l’aggravante in parola.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.