Il delitto di Truffa, semplice e aggravato

"I Bari" di Michelangelo Merisi da Caravaggio
“I Bari” di Michelangelo Merisi da Caravaggio

Tra i delitti contro il patrimonio (rectius, commessi mediante frode) trova collocazione il delitto di truffa, disciplinato dall’art. 640 c.p.:

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno  è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno al servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.

Il delitto in parola può essere commesso da chiunque (reato comune) e può qualificarsi come plurioffensivo, essendo posto a tutela tanto dell’interesse pubblicistico a che non sia intaccata la libera formazione del consenso, tanto a tutela dell’integrità patrimoniale della vittima.

La condotta incriminata coincide con quella di colui che, ricorrendo ad artifici e raggiri, induce taluno in errore, determinandolo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale foriero di un profitto ingiusto per il truffatore e di un danno patrimoniale per la vittima. Ove per artificio deve intendersi la simulazione o dissimulazione della realtà esterna, atta a indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza; mentre per raggiro, ogni attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso col vero, operando direttamente sulla psiche della vittima.

Può osservarsi come l’elemento materiale sia descritto dal Legislatore in maniera così dettagliata, da potersi parlare di una fattispecie a forma vincolata.

Sennonchè, in ordine alle concrete modalità della condotta che possono integrare l’artificio o il raggiro, ci si è domandati se anche la nuda menzogna o il mero silenzio siano idonei ai fini della configurabilità dell’elemento oggettivo del reato de quo.

Secondo l’orientamento che si è andato affermandosi più di recente, è ammissibile la punibilità a titolo di truffa della menzogna semplice, purchè essa abbia l’effetto di trarre in inganno il soggetto passivo. Quanto invece alla più delicata questione circa la possibilità che la truffa venga realizzata mediante una condotta omissiva, e in specie, attraverso il silenzio, la giurisprudenza è orientata per lo più ad ammettere la rilevanza del silenzio ove esista in capo al soggetto attivo un obbligo giuridico, anche di carattere extrapenale, di rilevare le circostanze taciute, poiché in tal caso l’errore in cui viene a cadere la vittima è conseguenza diretta del preordinato inganno dell’agente (Cfr., ex multis, Cass. Sez. III, n. 51136/2013).

La Corte di Cassazione ha, in sostanza, gradualmente finito per svalutare il ruolo della condotta, orientandosi sempre più verso una configurazione del reato di truffa in senso causale, ove ciò che rileva non è tanto la definizione dei concetti di artifici e raggiri, quanto, piuttosto, l’idoneità di quelle condotte a produrre l’effetto di induzione in errore del soggetto passivo (c.d. disamina causalmente orientata della truffa).

C’è di certo, dunque, che la condotta, perpetrata attraverso l’uso di artifici, raggiri, menzogne o silenzi debba essere idonea a indurre in errore la vittima.

Tale idoneità va valutata in concreto, senza che l’esistenza di preventivi controlli né la valutazione della diligenza impiegata dalla persona ingannata possa escluderla, laddove esiste un errore della parte offesa ed un nesso causale con la condotta posta in essere dall’agente.

L’errore è, invece, da intendersi quale falsa e distorta rappresentazione della realtà, capace di incidere sul processo di formazione della volontà dell’offeso. Esso può indifferentemente ricadere sui motivi, sui vari elementi indicati dall’art. 1429 c.c. o su qualsiasi altro aspetto della realtà che abbia determinato la sua volontà.

L’integrazione del delitto di truffa non implica la necessaria identità tra la persona indotta in errore e la persona offesa, e cioè titolare dell’interesse patrimoniale leso, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata a soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno (c. Cass. Sez. II, n. 239508/2008).

Altro requisito indefettibile della fattispecie di truffa è, infatti, l’atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla vittima. L’oggetto della disposizione può avere varia natura, può trattarsi di beni mobili, immobili, prestazioni d’opera, etc. Parimenti variegato è il possibile contenuto: attributivo, abdicativo, estintivo, obbligatorio, meramente esecutivo. Esso può consistere anche in un non facere, allorchè la vittima tralasci di compiere un atto che, ove compiuto, avrebbe incrementato il suo patrimonio o ne avrebbe impedito il suo depauperamento.

Nella maggioranza dei casi, l’atto in discorso assume la forma del contratto (c.d. truffa contrattuale). La giurisprudenza dominante ritiene che la truffa sia configurabile anche quando gli artifici e raggiri intervengano nella fase esecutiva del contratto.

Quali eventi naturalistici, la condotta descritta dall’art. 640 – ai fini della configurabilità del delitto – deve essere causativa di un danno patrimoniale per la vittima e, contestualmente, di un ingiusto vantaggio (non per forza patrimoniale) dell’agente o di altri. La realizzazione di tale doppio evento segna anche il momento consumativo del reato: trattasi, dunque, di un reato istantaneo e di danno.

Viceversa, in tutte le situazioni in cui il soggetto passivo assuma, per incidenza di artifici o raggiri, l’impegno alla dazione di un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo di lui danno, nella materiale disponibilità dell’agente, si verte nella figura di truffa tentata (v. S.U. n. 307/1975).

La truffa di cui all’art. 640 c.p. va distinta dalla fattispecie di truffa processuale (art. 374 c.p.), proprio per l’assenza di un atto di disposizione patrimoniale in quest’ultima fattispecie, che incrimina la condotta di una delle parti di un giudizio che, in forza di artifici o raggiri, ottenga una decisione a sé ingiustamente favorevole e sfavorevole per la controparte. Il giudice, infatti, esercita non già un potere di disposizione sui diritti delle parti, bensì un potere pubblicistico di tipo giurisdizionale; e l’incidenza della pronuncia sulle sfere patrimoniali delle parti è solo un effetto riflesso dell’esercizio del potere giurisdizionale (cfr. Cass. Pen., n. 39314/2009).

Si è, inoltre, dibattuto in merito alla configurabilità della truffa nell’ipotesi in cui ad essere truffato sia un soggetto che già versa in re illicita, perché mira a conseguire un risultato vietato dalla legge.

L’orientamento tradizionale era sostanzialmente sfavorevole alla punibilità in tali ipotesi, sull’assunto secondo cui andava escluso che lo Stato dovesse premiare chi avesse violato il sistema, proteggendolo contro l’abuso del truffatore. Tuttavia, la giurisprudenza attualmente dominante propende per la configurabilità del reato anche in tali problematiche ipotesi (cfr., da ultimo, Cass. Sez. V, n. 8426/2014). Non può, infatti, non rilevarsi che la ratio della truffa vada al di là del mero interesse alla difesa del patrimonio individuale, per ricomprendere la più ampia tutela della buona fede negoziale quale principio di ordine pubblico.

L’elemento soggettivo richiesto per il delitto di truffa è il dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l’inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall’agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio (c. Cass. Sez. II, n. 24645/2012).

Sono previste, ancora, una serie di circostanze aggravanti di natura oggettiva, a prescindere da qualsiasi giudizio di equivalenza o subvalenza rispetto ad altre eventuali attenuanti:

  1. Fatto commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, ove rientrano nella categoria di ente pubblico tutti gli enti strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazione di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso formale (cfr. Sez. II, n. 42408/2012). Tipica ipotesi in cui ricorre l’aggravante in questione è quella della falsa attestazione del pubblico dipendente, mediante timbratura del cartellino marcatempo, circa la sua presenza in ufficio;
  2. Fatto commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
  3. Fatto commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover seguire un ordine dell’Autorità, ove per pericolo immaginario deve intendersi pericolo inesistente che viene fatto percepire come reale alla persona offesa, mentre la nozione di ordine dell’Autorità non può essere intesa estensivamente, per esempio facendovi rientrare un generico precetto di legge. Proprio con riguardo alla fattispecie di truffa aggravata dall’aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, essa va tenuta distinta dal reato di estorsione (art. 629 c.p.) in virtù del diverso atteggiamento psicologico dei soggetti passivi nel sottomettersi all’ingiusto danno: il reato di truffa sussiste quando il male minacciato viene ventilato come possibile ed eventuale e mai proveniente dall’agente; il reato di estorsione, invece, allorchè , il colpevole incuta il timore di un pericolo che fa apparire certo e proveniente da lui stesso o da altra persona a lui legata da un qualunque tipo di rapporto, sicchè la persona offesa si trova posta dinnanzi all’alternativa secca di adempiere all’illecita richiesta o di subire il male minacciato;
  4. Fatto commesso in presenza della circostanza di cui all’art. 61 n. 5 c.p. (“…l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa).

Ai delitti di truffa aggravata previsti dagli artt. 640 comma 2 n. 1 e 640 ter (frode informatica), il Legislatore con l’art. 640 quater c.p. ha esteso l’applicabilità della confisca (anche per equivalente) del profitto o del prezzo del reato.

La necessità di predisporre, poi, un’adeguata tutela penale nei confronti delle condotte di abusiva captazione dei finanziamenti pubblici, ha indotto il Legislatore ad introdurre, con L. n. 55/1990, la fattispecie di cui all’art. 640 bis c.p., rubr. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La natura giuridica della suddetta fattispecie ha ingenerato un forte contrasto tra coloro che ritenevano trattarsi di un’ipotesi autonoma di reato rispetto alla truffa contemplata dall’art. 640 c.p. e coloro che, invece, ritenevano trattarsi di una circostanza aggravante.

Sul contrasto sono intervenute le Sezioni Unite, affermando che la truffa di cui all’art. 640 bis costituisce circostanza aggravante del delitto di truffa semplice (S.U. n. 26351/2002).

Quanto ai rapporti con altri reati, si è già scritto infra in ordine al reato di estorsione e frode processuale.

Si è ritenuto, poi, che la truffa aggravata ex art. 640 bis si distingua dal reato di malversazione (art. 316 bis c.p.) per il diverso modo di articolarsi, sul piano cronologico e causale, dell’azione posta in essere dal colpevole in relazione all’elemento del possesso riferito all’oggetto materiale dei due reati. Nella truffa il possesso costituisce il risultato di detta azione, mentre nella malversazione ne costituisce il presupposto (c. Cass. Sez. II, n. 2509/1983).

Riguardo, ancora, ai rapporti con il reato di frode fiscale (artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000) e truffa aggravata ex art. 640 comma 2 n. 1 c.p., deve ritenersi sussistere un rapporto di specialità, con conseguente configurabilità di un concorso apparente di norme. In specie, la frode fiscale va considerata fattispecie speciale rispetto al delitto di truffa aggravata, in quanto connotata da uno specifico artifizio, costituito dall’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (S.U. n. 1235/2011).

Quanto agli aspetti procedurali infine, la procedibilità è a querela di parte; d’ufficio nelle ipotesi aggravate. La competenza è del Tribunale monocratico. È consentito l’arresto facoltativo in flagranza.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.