Uso di atti assunti in altri procedimenti: articoli 238 e 238 bis c.p.p.

A determinate condizioni, l’art. 238 c.p.p. permette che le prove raccolte in un altro procedimento, penale o civile, siano acquisite ed utilizzate nel procedimento ad quem. In tal caso, trattasi di prova documentale, posto che la loro formazione è avvenuta in un altro procedimento.

L’art. 238 prevede una disciplina differente a secondo dalla ripetibilità o meno dell’atto di cui si chiede l’acquisizione.

Gli atti non ripetibili sono utilizzabili:

  1. se l’impossibilità è originaria (es. accertamenti tecnici non ripetibili);
  2. se l’impossibilità, pur sopravvenuta, è dovuta a circostanze non prevedibili nel momento in cui l’atto veniva compiuto (es. sommarie informazioni testimoniale rese da un soggetto successivamente deceduto).

Per quanto, invece, attiene agli atti ripetibili, l’art. 238 c.p.p. effettua un’ulteriore distinzione tra prove dichiarative e non.

In particolare, le prove dichiarative rese durante le indagini, sono utilizzabili:

  1. se l’imputato vi consente;
  2. a prescindere dal consenso, se la persona viene esaminata nel procedimento ad quem, ai fini delle contestazioni ex artt. 500 e 503 c.p.p.

I verbali delle dichiarazioni assunte in incidente probatorio o in dibattimento, oltre che nelle ipotesi summenzionate, sono utilizzabili se il difensore dell’imputato del procedimento ad quem ha partecipato all’assunzione della prova.

Quanto, infine, ai verbali di dichiarazioni rese in giudizio civile, chiuso con sentenza definitiva, sono utilizzabili contro l’imputato se la sentenza fa stato nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2909 c.c.

I verbali di assunzione di prove non dichiarative sono utilizzabili, invece, anche se trattasi di atti ripetibili, ove essa sia avvenuta in incidente probatorio, nel dibattimento o nel giudizio civile concluso con sentenza irrevocabile.

Ai sensi dell’art. 468, comma 4 bis, c.p.p.  la parte che intende chiedere l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste (testimoniali).

Nel caso di prove dichiarative, la stessa o altra parte, qualora abbia interesse, può chiedere che la persona che ha reso le dichiarazioni in altro procedimento venga citata nel processo ad quem. In tal caso, la citazione è, tuttavia, autorizzata dal Presidente solo dopo che in dibattimento il Giudice ha ammesso l’esame a norma dell’art. 495.

Tutte le parti del procedimento ad quem hanno, infatti, il diritto di ottenere l’esame della persona le cui dichiarazioni siano state acquisite, ove l’atto sia ripetibile. Ove l’esame abbia luogo ,i verbali acquisiti potranno essere letti solo dopo che la persona sia stata esaminata. Ciò, in perfetta aderenza al dictum costituzionale di cui al comma 4 dell’art. 111 e all’art. 526, comma 1 bis c.p.p.

Per quanto, poi, attiene alle sentenze irrevocabili, l’art. 238 bis c.p.p. prevede la possibilità di acquisizione ai fini della prova di un fatto in esse accertato. Il codice, tuttavia, dispone la necessità che vi siano riscontri esterni ex art. 192, comma 3, c.p.p. che ne confermino il contenuto.

Sul punto, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che, dal momento che la sentenza irrevocabile non può essere considerata un documento in senso proprio, né tantomeno una prova orale, il principio del contraddittorio troverà il suo momento di applicazione in quello della sua valutazione e utilizzazione. Ne deriva che la libertà di convincimento del Giudice, unita alla necessità dei riscontri, esprimono la garanzia volta a tutelare, appunto, il giusto processo (sent. 26 gennaio 2009, n. 29).

Quanto alla disciplina applicabile – infine – nel giudizio cautelare, è affermazione costante che i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p. possano essere validamente desunti anche da sentenze non irrevocabili, senza che ciò comporti violazione degli artt. 238 bis e 238 comma 2 bis c.p.p. , che si riferiscono esclusivamente al giudizio di colpevolezza (Cass. sez. I, 2 marzo 2001, n. 17269 e Cass. sez. VI, 6 novembre 2008, n. 242376).

Fonti:

  • Manuale breve diritto processuale penale, Paolo Tonini, Giuffrè, 2016.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.