Usura concreta: abuso delle difficoltà economico-finanziarie della vittima

Il delitto di usura concreta, altrettanto previsto dall’art. 644 c.p. accanto alla fattispecie c.d. di usura presunta (superamento tassi soglia ex l. 108/1996), ricorre nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima, allorché, pur nel rispetto formale dei limiti d’usura, il costo del credito appare esoso, sproporzionato rispetto alle condizioni e alla natura del finanziamento.

Il delitto di usura concreta è funzionale, pertanto, a colmare eventuali vuoti di tutela, sanzionando condotte di sfruttamento delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima attraverso l’induzione della stessa all’accettazione di condizioni contrattuali sproporzionate rispetto a quelle che caratterizzano il libero mercato.

Perchè sia integrata la c.d. usura in concreto, occorre pertanto che:

  • il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria;
  • gli interessi, i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione.

Trattasi di elementi il cui accertamento in concreto, diversamente dai casi di usura c.d. presunta, è rimesso all’apprezzamento del giudice sulla base di criteri oggettivi, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivi, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post.

Le condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima si distinguono dallo stato di bisogno, il quale integra la circostanza aggravante di cui all’art. 644 c.p., comma 5, n. 3); ben diverse e meno gravi di quelle di stato di “bisogno”, non annullano in modo assoluto la libertà di scelta, ma ne compromettono o riducono l’esercizio, e possono essere anche solo momentanee ed in astratto reversibili.

La ‘condizione di difficoltà economica’ della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la ‘condizione di difficoltà finanziaria’ investe, invece, più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni.

Dal punto di vista soggettivo, l’usura concreta è un delitto a dolo generico, nel cui ‘fuoco’ rientrano la coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, nonché le condizioni di difficoltà in cui versa la persona offesa.

Per la configurabilità del delitto in disamina, non é invece necessario l’approfittamento dello stato del debitore, cioè un’azione pro-attiva volta a trarre profitto dallo stato di difficoltà della persona offesa, ma è sufficiente la mera consapevolezza dello stato in cui verte il cliente e la sproporzione dei compensi richiesti.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.